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Wind condannata anche in appello per la rimodulazione dell’opzione “Noi2”

 

Repubblica Italiana

Tribunale civile e penale di Perugia

In nome del popolo italiano

Il Giudice del Tribunale di Perugia, dr. Aldo Criscuolo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1506/2009 R.G.C.

TRA

PACI Marco in proprio ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in Perugia, presso il proprio studio, in Largo Cacciatori delle Apli n. 8

    – APPELLANTE –

E

WIND TELECOMUNICAZIONI s.p.a., rappresentata e difesa dall’aw. Gioacchino F. Bifulco del foro di Napoìi per delega a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliata in Perugia, presso lo studio dell’avv. Simone Budelli, in San Sisto, via Dottori n. 85,

      – APPELLATA  

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Perugia n. 28/2009 del 29.12. 2008.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER L’APPELLANTE:

Voglia il Tribunale: accogliere l’appello e in integrale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Perugia, condannare la WIND alla rifusione dei danni patrimoniali sofferti dal sig. Paci per la violazione contrattuale posta in essere dalla convenuta, che si quantificano in € 985,00, qualora dovesse ritenersi che il mutamento unilaterale sia avvenuto nel rispetto della disciplina contrattuale; condannare la Wind al risarcimento del danno patrimoniale sofferto dal Paci in conseguenza della responsabilità precontrattuale posta in essere dalla convenuta che si quantificano in € 985,00;  in ogni caso, condannare la Wind al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dal Paci in conseguenza del comportamento della medesima Wind, nella misura liquidata in via equitativa entro il limite di valore indicato nell’originario atto di citazione.

Con vittoria di spese.

PER L’APPELLATA: Voglia il Tribunale:

– rigettare l’appello perché infondato in fatto e in diritto;

a titolo di risarcimento danni ai sensi e per gli effetti dell’art’ 96 c’p c’ a causa del

– condannare l’appellante al pagamento di una somma comportamento tenuto in merito al verbale dI conciliazione svoltosi innanzi al Corecom,

– condannare in ogni caso l’appellante alle spese del doppio grado di giudizio.

svolgimento del processo e motivi della decisione il nodo centrale della presente controversia concerne la possibilità dì configurare un inadempimento contrattuale (o anche una responsabilità precontrattuale) nei casi in cui un gestore di telefonia mobile di addivenga unilateralmente ad una variazione delle condizioni di una offerta – nel caso in esame, NOI WIND – variazione attuata sia con la riduzione nel tempo dei minuti di conversazione, sia con l’aumento del costo mensile.

ll Giudice di Pace con la sentenza impugnata aveva ritenuto “non provato il preteso inadempimento contrattuale, anche se il messaggio pubblicitario contiene una certa ambiguità, nella parte in cui esplica le condizioni dell’offerta per sempre, ma è intuibile che non si riferisce solamente alla durata del servizio, ma anche alla quantificazione del

traffico telefonico gratuito verso un altro numero Wind, con la possibilità del gestore di modificare unilateralmente il piano tariffario con la riduzione del traffico gratuito mensile, fatta salva la facoltà dell’abbonato di recedere dal contratto ove la riduzione dell’offerta fosse risultata non più conveniente”.

Ritiene il giudicante come ai fini della decisione debba pervenirsi in primo luogo alla qualificazione giuridica della c.d. “opzione telefonica mobile” denominata Noi 2. Orbene, non vi è dubbio che detta opzione debba inquadrarsi nella figura giuridica del contratto di somministrazione a tempo indeterminato sottoposto, come tale, alla disciplina prevista dall’art. 1569 c.c. e, pertanto, con facoltà per l’utente di recedere liberamente dal rapporto in qualsiasi momento purchè nel rispetto dell’obbligo del preavviso. Va da sé, infatti, che I’espressione “per sempre” contenuta nell’opzione non possa essere “presa alla lettera” essendo, tra l’altro, sia in contrasto con il carattere ontologicamente risolubile del contratto di somministrazione.

Non può, pertanto, dubitarsi della possibilità in capo al gestore, di una modifica in itinere delle condizioni contrattuali: I’art. 70, 4′ comma, del D. Lgvo n. 259/03 prevede la facoltà degli abbonati di recedere dal contratto, senza penali, all’atto della notifica di proposte modificative delle condizioni contrattuali qualora ne siano informati con adeguato preavviso. non inferiore a un mese e non intendano accettare Ie nuove condizioni. Tali variazioni, poi, devono essere comunicate ai clienti con i mezzi più idonei e in modo chiaro, esaustivo e tempestivo.

Nel caso in esame non risulta che vi sia stata preventiva comunicazione al PACI della modifica delle condizioni contrattuali e pertanto deve ritenersi, per effetto di detta omissione, che la Wind abbia posto in essere una specifica violazione contrattuale integrante gli estremi del danno patrimoniale.

Deve, di conseguenza, trovare accoglimento la pretesa risarcitoria del PACI con riferimento al danno patrimoniale lamentato, dandosi atto della rinunzia operata dallo stesso appellante ai danni non patrimoniali.

Corretta appare la quantificazione, operata in via equitativa, in € 985,00 su cui competono, altresì, gli interessi nella misura legale dalla data di notifìca dell’atto di citazione di 1′ grado (30 3.2008) e sino all’effettivo saldo.

Anche le spese del presente grado possono dichiararsi compensate per le stesse ragioni circa la complessità della materia e della novità della fattispecie oggetto del presente giudizio..

p.q.m. ll Giudice del Tribunale di Perugia, definitivamente pronunziando in grado di appello, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,

così provvede: in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Perugia n.2Bl2009 del 29.12.2008, A) dichiara l’inadempimento contrattuale della WIND TELECOMUNICAZIONI s.p.a all’obbligo della preventiva informazione circa le modifiche delle condizioni del contratto di somministrazione NOI WIND;

B) condanna, do conseguenza, la WIND s.p.a., in persona del legale rappresentante, al risarcimento dei danni in favore dell’appellante PACI Marco, determinati nell’importo di € 985,00 maggiorato degli interessi nella misura legale dal 30.3.2008 sino all’effettivo saldo

C) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradì del giudizio.

Perugia, 15.02.2011

IL GIUDICE dott. Aldo Criscuolo

dep. 17.02.2011

pubbl. 18.02.2011