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Wind condannata al risarcimento dei danni per la rimodulazione dell’opzione “Noi 2”

SENT. N. 258/2011 – G.D.P. PERUGIA DOTT. SSA ROSA FLAGIELLO

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo ltaliano, il Giudice di pace di Perugia, dott.ssa ROSA FLAGIELLO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n.1358/2010 contenzioso ordinario, passata in decisione all’udienza del 07.12.2010, con termine per note fino al 2.01.2011 sulle conclusioni proposte dalle parti come in atti e promossa da

***, residente in *** ed elettivamente domiciliata in perugia, Largo Cacciatori delle AIpi n.8, presso lo studio dell’ avvocato MARCO PACI, che la rappresenta e difende in forza di procura estesa a margine dell’atto di citazione

CONTRO

WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. In persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale a Roma via Cesare Giulio Viola.

OGGETTO: risarcimento danni.

CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note in atti del 2.01.2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la signora *** conveniva in giudizio la Wind Telecomunicazioni S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore per sentirla condannare alla refusione dei danni patrimoniali sofferti per la violazione contrattuale posta ln essere dalla società convenuta. Danni da quantificarsj in € 1.O3O,OO oitre interessl e rivalutazione monetaria, owero nella diversa cifra, maggiore o minore, ritenuta equa e dI giustizia.

Argomentava l’attrice che dal 2003 è titolare di una scheda telefonica (“sim card” per telefoni cellulari) della società .Wind TelecomunicazionI S.P.A., acquistata con contratto n. 15191629.

ll giorno 09.02.2004 la società convenuta diffondeva al pubblico, tramite messaggi pubblicitari il contenuto di una nuova opzione telefonica denominata ,”NOl 2″, in base alla quale ogni titolare di scheda “Wind” poteva usufruire di 500 minuti mensili di chiamate verso un altro numero di cellulare “Wind”, al prezzo di 7 euro “una tantum” al momento della attivazione più 2 euro ogni mese.

Tutto ciò senza limitazione temporale o scadenza predefinita (la proposta contrattuale recitava “per sempre” se non, come per tutti i contratti a durata lndeterminata, in foza di disdefta tempestivamente comunicata all’altra parte).

ll 18.02.2004 l’attrice aderiva alla proposta contrattuale attivando l’opzione telefonica. Nel 2007 la signora ***, accortasi che minuti di conversazione messi a disposizione dalla Wind si esaurivano molto prima che nel passato, contattava il centro autorizzato Wind di Perugia e apprendeva che le clausole del contratto NOI 2 da lei sottoscritto erano state modificate unilateralmente e senza alcun preavviso.

In conseguenza, il 30.09.2007 I’attrice recedeva, disattivando l’opzione ritenuta non più vantaggiosa.

Dai conteggi effettuati risultava dì essere stata privata ingannevolmente nel tempo di un importo pari ad € 1030.00 come risulta da tabella esplicativa in atti.

Nel medesimo periodo l’autorità garante della concorrenza e del mercato condannava la Wind per pubblicità ingannevole con riferimento al contratto di cui trattasi e con prowedimento n.13504 del O4.08.04 ne vietava l’ulteriore diffusione.

Constatato iì danno l’attrice si rivolgeva al CO RE COM dell’Umbria e il 07.01.2008 le parti venivano convocate per il tentativo obbligatorio di conciliazione, che aveva esito negativo per il rifìuto della Wind di addivenire a qualsiasi transazione

All’udienza del 21.04.2010 si costituiva la convenuta opponendosi in toto alle richieste di parte attrice. ll giudice ordìnava alla società ìa produzione del contratto “de quo” e rinviava all’udienza del 01.07.2010 per esperire un tentativo di componimento bonario della controversia.

Fallito il tentativo e poiché alle udienze successive nessuno si presentava per esperire le prove ammesse, la causa veniva trattenuta in decisione all’udienza del 07.12.10 con termine per note fìno al 28.01.2011

MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA

Alla luce della documentazione in atti e deila isiruttorìa dlbattimentale la domanda può considerarsi fondata e merita accoglimento.

La vicenda trae origine dal rapporto dell’attrice, cioè il consumatore, ed una multinazionale operante nel settore delle telecomunicazìoni (Wind) che in vigenza del rapporto operava impercettibili modifiche unilaterali del contratto. Tutto ciò probabilmente in conseguenza del decreto legislativo n. 223/2006 che stabiliva tra l’altro l’illegittimità dell’addebito ai consumatori dei c.d. “costi fissi” di ricarica sui telefonini. Tale prowedimento governativo induceva la società dì telefonia all’aumento delle tariffe e dei contratii telefonici in vigore.

Nel caso di specie l’attrice ha esperito un tentativo di conciliazione dinnanzi alla Co Re Com dell’Umbria ma la Wind si mostrava chiusa ad ogni accordo transattivo. L’ipotesì transattiva, reiterata anche in sede giudiziale, non ha avuto esito positivo e nonostante si sia instaurato un regolare processo civile la convenuta ignorava sia l’udienza di comparizione personale delle parti che la convocazione per l’interrogatorio formale.

Entrando nel merito, I’attrice aderiva ad un’offerta al pubblico che conteneva  la locuzione “per sempre” ripetuta più volte. La signora *** pertanto prestava il consenso ad una proposta contrattuale avente per oggetto una opzione telefonica con 500 minuti di chiamate verso un’altra scheda “Wind”, al prezzo di un contributo di ingresso di € 7,00 ad un canone mensile di € 2,00 della durata “per sempre”.

L’espressione “per sempre”, secondo l’art.5 del Codice del consumo deve ritenersi secondo il suo significato più semplice ed ìmmediato, cioè “sine die”. Ci troviamo quindi in presenza di un contratto ad esecuzione continuata per il quale è sempre possibile il diritto di recesso ex art.1373 c.c. purché formalmente comunicato.

Nel caso di specie le modifiche non sono mai state comunicate all’odierna attrice né la Wind ha mai fornito prova di comunicazioni in merito.

La modifica unilaterale di un contratto, non costituisce giuridicamente un recesso. Anche se l’attrice avesse ricevuto un “s.m.s.” da parte della Wind che preannunciava la modifica contrattuale, la comunicazione, in difetto di esplicita accettazione non può essere considerata idonea a modiflcare unilateralmente il contratto. Ex art. 57, 2° comma del D.L. n.26 del 06.09.05 il consumatore non è tenuto ad alcuna preslazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta.

Appare perciò indubbio che l’attrice abbia subito un danno per la violazione contrattuale posta in essere dalla società convenuta che appare equo quantificare in € 600,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

ll Giudìce di Pace, defìnitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, condanna la Wind Telecomunicazioni S.p.a. in persona del legale rappresentante “pro tempore” a pagare all’attrice signora *** la somma di € 600,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Condanna la convenuta anche al pagamento delle spese di giudizio a favore dell’attrice nella misura complessiva di € 800,00 oltre rimborso di spese generali nella misura del 12,50% ed IVA e CAP dovute come per legge.

Così deciso.

Perugia, 10.02.2011

Il Giudice di Pace

Rosa Flagiello