Diritto tributario

Obbligazione solidale nel diritto tributario-limiti al giudicato riflesso

Cass. 17 ottobre 2005 n. 20065 Il coobbligato non puo’ invocare a proprio vantaggio la pronuncia emessa nei confronti di un’altro debitore in solido se a propria volta promosso un giudizio conclusosi con una sentenza avente propria efficacia. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L’avv.to M.O. ricorre per cassazione deducendo due motivi avverso la sentenza 203/54/00 depositata il giorno 8 maggio 2000 con cui la Commissione Tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello della contribuente e confermava la sentenza di primo grado che -a sua volta – aveva rigettato il ricorso avverso avviso di accertamento relativo al valore finale di un terreno oggetto di compravendita, ha anche prodotto con memoria copia delle relative sentenze. Inoltre la ricorrente lamenta che sia stata invece accolta l’impugnazione proposta da altri titolari del terreno in questione. L’Amministrazione resiste con controricorso. La contribuente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE La sentenza impugnata cosi’ motiva: L’appello e’ infondato e va respinto. La sentenza di primo grado, dopo aver dato atto che attore in senso sostanziale e’ l’Amministrazione che e’ tenuta a dimostrare l’esistenza dei fatti costitutivi del credito vantato per il tramite dell’atto impositivo, ha rilevato che l’Ufficio resistente, allegando alla propria memoria documentazione probatoria, ha documentalo casi concreti ed inerenti, ottemperando al dettato del terzo comma, art. 51, DPR 131/86. L’appellante sostiene, contrariamente al vero, come si e’ appena visto, che il primo giudice non avrebbe rilevato nulla nel merito della controversia. Risulta agli atti di causa, depositata dall’ufficio in allegato a memoria 25.11.1998, atto di divisione ereditaria del 05.05.1992 comprendente un lotto di mq. 2.000 sito in Comune di trinita’ d’Agultu, localita’ Costa Paradiso, distinto in C.T. con foglio 7 mappale 64 compreso nel P.d.L. della Coop, Costa Paradiso contrassegnato con la sigla 6135 il cui prezzo totale e’ stato dichiarato in L 168.209.500. Il terreno di cui all’atto di vendita e relativo all’avviso di’ accertamento, fa parte della medesima lottizzazione convenzionata del comprensorio di Costa Paradiso, contraddistinto con la sigla 6165 distinto con foglio 7 mappale 73 della superficie di mq. 1.000. Su tale documento, parte appellante nulla dice, limitandosi a produrre una perizia di parte che non assume alcun valore probatorio, anche perche’ svolge considerazioni meramente assertive”. Con il primo motivo di ricorso la contribuente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/1990 e sostiene che l’avviso di accertamento da cui ha avuto inizio la presente controversia era nullo per difetto di motivazione. Il motivo deve essere rigettato. Dalla stessa narrativa della ricorrente emerge infatti che l’avviso di accertamento soddisfaceva ai requisiti costantemente ritenuti sufficienti dalla giurisprudenza di questa Corte, in quanto conteneva l’indicazione dei criteri (trasferimenti a qualsiasi titolo di immobili di analoghe caratteristiche) sulla cui base la Amministrazione aveva proceduto all’accertamento. Altra e diversa questione e’ poi la prova -in concreto- della pretesa fiscale che puo’, sempre secondo il costante indirizzo di questa Corte, essere fornita nel corso di giudizio. Proprio contro questo secondo profilo della controversia si appunta il secondo motivo di ricorso in cui la contribuente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 del c.c., nella sostanza contestando un difetto di motivazione della sentenza impugnata (art. 360 n. 5 c.p.c.). Anche questo motivo deve pero’ essere rigettato in quanto la Commissione Regionale ha fornito in proposito una motivazione priva di vizi logici ed adeguata, indicando specificatamente le alienazione su cui poggia la propria argomentazione. Nessun rilievo assume poi la argomentazione conclusiva della ricorrente (ripresa nella memoria) con cui si sottolinea come altri venditori di quote ideali del medesimo terreno abbiano in sede contenziosa avuto maggior fortuna della ricorrerne. E’ infatti costante opinione di questa Corte che il principio secondo cui il coobbligato d’imposta puo’ avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da un altro obbligato, secondo la regola generale stabilita dall’art. 1306 cod. civ., opera soltanto Ove non il coobbligato non abbia promosso un diverso giudizio. Pertanto, il coobbligato non puo’ invocare a proprio vantaggio la pronuncia emessa nei riguardi di altro debitore in solido, nel caso in cui egli non sia rimasto inerte, ma abbia a propria volta promosso un giudizio conclusosi (in modo a lui sfavorevole) con una decisione avente autonoma efficacia nei suoi confronti (cfr. da ultimo la sentenza di questa Corte n. 12367 del 10 giugno 2005). Appare opportuno procedere a compensazione delle spese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, compensa fra le parti le spese del presente grado del giudizio.