Diritto tributario

Contenzioso tributario, appello, sottoscrizione, procura

Fatto e Diritto Atteso: che il Ministero delle finanze ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, che ha ritenuto l’inapplicabilita’ retroattiva dei coefficienti presuntivi di reddito di cui al DD.MM 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992 in relazione all’accertamento effettuato ex art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973 nei confronti di C.D.M.; che il primo motivo di ricorso dell’Amministrazione finanziaria relativo a vizio di motivazione della sentenza impugnata, perche’ sottoscritta dalla parte e non dal difensore, che si era limitato ad autenticarne la firma, appare manifestamente infondato perche’ la sottoscrizione apposta dal difensore per certificare l’autenticita’ del rilascio assolve al duplice scopo di certificare l’autografia del mandato e di sottoscrivere l’atto (Cass. n. 22025/2004); che il secondo motivo di ricorso appare invece manifestamente fondato, poiche’ per consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 12731/2002; n. 11607/2002; n. 11611/2001) il cosiddetto redditometro e’ applicabile anche a periodi di imposta anteriori all’emanazione dei menzionati decreti ministeriali poiche’ il potere in concreto disciplinato e’ quello di accertamento, sul quale non viene ad incidere il momento di elaborazione mediante l’utilizzazione di elementi destinati a regolare l’azione amministrativa, facendo sempre salva la prova contraria del contribuente; che ricorrendo i presupposti di cui all’art. 375 del codice di procedura civile, il primo motivo di ricorso deve essere rigettato, mentre il secondo motivo deve essere accolto perche’ manifestamente fondato, con conseguente cassazione della sentenza impugnata; che, null’altro essendovi da rilevare, la causa puo’ essere decisa nel merito, col rigetto del ricorso introduttivo del contribuente; che sussistono giusti motivi di compensazione delle spese dell’intero giudizio. P.Q.M. la Corte, in Camera di Consiglio, accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in ordine al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.