Restituzioni premi R.C.A.REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice di Pace di Pomigliano d’Arco, in persona dell’Avv. to Elisabetta Lucia De Napoli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile n. 1129 R.G. degli affari contenziodell’anno 2003 vertente TRA Carusio Nunzio elett.te dom.to in Napoli al C.so Amedeo di Savoia n. 190 presso lo studio dell’Avv. to Bruno Pezone e della Avv. to P. Biancamaria Carusio dai quali è rapp.to e difeso come da mandato a margine dell’atto di citazione Attore E Lloyd Adriatico S.p.a. in persona del legale rapp.te p.t. elett.te dom.to in Napoli alla Via del Parco Margherita n. 33 presso lo studio dell’avv. to Gabriele Giglio dal quale è rapp.ta e difesa giusta mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione Convenuta OGGETTO Risarcimento danni CONCLUSIONI Per la parte attrice come da verbale e comparsa, per la convenuta come da verbale SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato Carusio Nunzio conveniva in giudizio la Lloyd Adriatico Assicurazioni S.p.a. in persona del legale rapp.te p.t. esponendo:
Su tali basi rassegnava le seguenti conclusioni: dichiarare la responsabilità della compagnia Lloyd Adriatico S.p.a. per la mancata osservanza dell’obbligo di correttezza e buona fede, condannare la convenuta alla ripetizione con relativi interessi legali di quanto illgittimamente versato dal Carusio alla stessa per l’aumento così sproporzionato ed immotivato di tutti i premi assicurativi dal 1997 al 2001 per un importo massimo comprensivo di interessi legali non superiore ad ?. 1.032,91, condannare la convenuta al risarcimento del danno derivante dalla perdita di anzianità del contratto assicurativo, motivo per cui oggi il Carusio è stato costretto ad effettuare un nuovo contratto di assicurazione con altra società senza il vantaggio economico dell’anzianità ormai perduts, nei limiti della competenza per valore sopra indicata, con vittori di spese. Radicatasi la lite alla prima udienza del 27.06.03, presente solo l’attore la causa veniva rinviata al 16.07.03 ex art. 320 c.p.c. per consentire l’esibizione dei documenti in originale. A tale udienza si costituiva la Lloyd Adriatico S.p.a. in persona del legale rapp. te p.t. Eccependo l’incompetenza funzionale del Giudice adito, la prescrzione del diritto di parte attrice e la infondatezza della domanda, chiedendo dunque il rigetto della domanda, con vittoria di spese. Acquisita la documentazione, precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE L’attore ha documentato la legittimazione attiva e passiva attraverso i certificati assicurativi agli atti, restamdo così rettamente incardinato il rapporto processuale tra le parti. Circa le eccezioni di carattere preliminare e di merito sollevate dalla convenuta assicurazione, va rilevato che esse sono tardive in quanto la stessa si è costituita alla seconda udienza fissata ex art. 320 c.p.c. e dunque non possono essere esaminate da codesto Giudice. Secondo la Suprema Corte, infatti, al convenuto non costituitosi alla prima udienza, ma tardivamente all’udienza successiva è preclusa la facoltà di proporre domande ed eccezioni, allegando a fondamento di questi nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi (Cass. n. 4376/00; Cass. n. 3339/01). Nel merito la domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione. L’attore ha chiesto, in primo luogo, la ripetizione di quanto illegittimamente versato alla Compagnia di Assicurazioni convenuta a causa dell’attività anticoncorrenziale posta in essere dalla stessa. Pertanto, tale domanda va qualificata più correttamente come come di risarcimento del danno subito a causa del comportamento anticoncorrenziale dell’impresa assicuratrice che ha aderito alla intesa lesiva del libero mercato e della concorrenza violando così l’art. 2 della legge n. 287/90. Orbene, va anzitutto precisato che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice nell’esercizio del suo potere di interpretazione e qualificazione giuridica della domanda non è in alcun modo condizionato alle formule in concreto adottate dalla parte, dovendo tener conto, al fine di identificare coirrettamente l’oggetto sostanziale della emananda pronuncia, desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio, del solo contenuto sostanziale della pretesa (Cass. n. 383/99). Nel caso di specie, dunque, la ripetizione trae origine dal comportamento illecito della convenuta generatore del danno ingiusto sofferto dall’attore. Nel nostro ordinamento, ogni fatto doloso o colposo tale da cagionare un danno ingiusto, obbliga l’autore a risarcire il danno (art. 2043 c.c.). E’ indubbio che gli effetti dannosi conseguenti all’attività anticoncorrenziale posta in essere dalla convenuta, finalizzata alla illegittima lievitazione dei premi assicurativi per la R.C.A. siano ricaduti sui consumatori, tra i quali l’attore, come risulta acclarato dall’attività d’indagine svolta dall’AGCM e culminata nel provvedimento sanzionatorio che ha trovato conferma nel TAR del Lazio del 05.07.01 n. 6139 e in quela del Consiglio di Stato del 27.04.02 n. 2199. L’AGCM nel suo ben noto provvedimento n. 8545/00 ha sancito e determinato la sussistenza della violazione dell’art. 2 legge n. 287/90 da parte delle imprese assicuratrici che aderendo all’intesa hanno deciso di applicare “premi commerciali più elevati rispetto a quelli che si registrerebbero in un mercato concorrenziale … con conseguente grave pregiudizio per il benessere dei consumatori”. Tale comportamento lesivo ed il danno ingiusto prodotto al singolo sono collegati da un evidente nesso di causalità, in linea con la recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 16163/01) secondo la quale il nesso di causalità va inteso in modo da ricomprendere nel risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentano come effetto normale secondo il principio della regolarità causale. Orbene, l’aumento del premio praticato dalla Lloyd Adriatico è derivato direttamente ed esclusivamente dalla partecipazione della stessa all’intesa lesiva della concorrenza. Anche la giurisprudenza amministrativa ha ribadito tale principio considerando sufficiente ai fini dell’accertamento della responsabilità della Compagnia di Assicurazione il solo fatto di aver partecipato all’intesa de quo. Difatti, ?sufficiente ai fini probatori è anche solo la capacità potenziale dell’accordo o della pratica concordata di restringere la concorrenza nel mercato? (TAR Lazio n. 873/00, TAR Lazio n. 1541/00). Dunque, quanto all’ammontare dell’importo da restituire, inteso come danno subito dal’attore, considerato quando depositato agli atti del fascicolo di parte attrice (certificati di assicurazione dall’anno 1997 al 2001), considerato, altresì, che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha quantificato intorno al 20% l’aumento illegittimo praticato dalle imprese di assicurazione, codesto Giudice ritiene equo liquidare la somma di ?. 588,79 oltre interessi e rivalutazione nei termini che seguono. Difatti, vertendosi in tema di risarcimento da fatto illecito e, quindi, di debito di valore, l’equivalente monetario del danno subito â?? determinato con riferimento alla data dell’illecito ? va rivalutato tenendo conto della svalutazione monetaria alla data dell’illecito â?? va rivalutato tenendo conto della svalutazione monetaria intercorsa tra il momento della produzione del danno e quello della sua liquidazione, calcolata secondo la variazioni dell’indice Istat. Rivalutazione, cha va effettuata anche di ufficio (Cass. n. 12887/91). Per quanto attiene alla richiesta degli interessi, va rilevato che in materia risarcitoria essi hanno natura compensativa, essendo diretti a risarcire il pregiudizio subito dal creditore per il ritardo con il quale ottiene la disponibilità dell’equivalemte pecuniario del debito di valore. Ed invero, il ritardato pagamento arricchisce il patrimonio del debitore con relativo lucro cessante a carico del danneggiato che non può trarre nessuna utilità dalla somma cui avrebbe diritto sin dal momento del fatto dannoso. Tale danno può essere liquidato con la tecnica degli interessi sulla somma rivalutata anno per anno ovvero rivalutata in base ad un indice medio, fino alla data della definitiva liquidazione (Cass. n. 2796/00). E’ appena il caso di osservare che dopo tale momento il debito risarcitorio, che è debito di valore, si trasforma in debito di valuta, pertanto sulla somma così ottenuta vanno riconosciuti gli interessi legali ex art. 1282 c.c. fino all’effettivo soddisfo. Circa, poi, la ulteriore richiesta risarcitoria avanzata da parte attrice relativa al danno subito per la perdita di anzianità del contratto assicurativo, essa non è provata né nell’an né nel quantum e, pertanto, non va accolta. Né può ritenersi raggiunta la prova dalla mancata ottemperanza della convenuta Assicurazione nell’ordine di esibire i tabulati da cui si evince la predetta anzianità (ordinanza di codesto Giudice del 16.07.03), poiché la mancata esibizione, ex art. 210 c.p.c., può essere valutata dal Giudice come argomento di prova, ex art. 116 c.p.c. (Cass. n. 7289/96) ma non può invertire l’onere della prova che resta a carico dell’attore, ex art. 2697 c.c.. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. PQM Il Giudice di Pace di Pomigliano d’Arco, definitivamente pronunciando sulla domanda così come proposta con atto regolarmente notificato, respinta ogni contraria istanza, così provvede:
Così deciso in Pomigliano d’Arco, 07.04.04 Il Giudice di Pace Elisabetta Lucia De Napoli |