Diritto di famiglia

Modifica assegno di mantenimento

Sent. Cass. n. 17128/04 

Sentenza Cass.17128/2004

Ufficio_giudiziario Cassazione 17128/2004 16.6.2004 Dep. 27 agosto 2004

Descrizione Assegno divorzile

Massima Assegno divorzile

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Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte Suprema di Cassazione
Sezione Prima Civile
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Svolgimento del processo
Con sentenza del 17.8.2000 il Tribunale di Taranto dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto l/'() da (…) e (…), affidando alla madre i figli minori, assegnando alla stessa la casa coniugale e ponendo a carico del (…) un assegno divorzile di Lire 500.000 mensili, rivalutabile annualmente, secondo gli indici ISTAT.
Proponeva impugnazione il (…) che chiedeva l/’esclusione dell/’assegno di divorzio a suo carico. Si costituiva la (…) che chiedeva il rigetto del gravame, proponendo a sua volta anche appello incidentale in ordine alla misura dell/’assegno, che chiedeva venisse determinato in L. 2.000.000.
All/’esito del giudizio la Corte d/’Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 24-30.1.2001, rigettava entrambe le impugnazioni, compensando totalmente fra le parti le spese del grado. Riteneva in primo luogo irrilevanti la Corte d/’Appello la rinuncia da parte dell/'(…) in sede di separazione, all/’assegno di mantenimento e la mancata sopravvenienza di circostanze nuove, idonee a legittimare l/’imposizione dell/’assegno, sottolineando al riguardo la natura indisponibile del relativo diritto in considerazione della finalit�assistenziale dell/’assegno medesimo, cos�come del pari irrilevanti riteneva ai fini della comparazione delle rispettive posizioni economiche le unit�immobiliari di cui la (…) è proprietaria, trattandosi di beni riconosciuti infruttiferi dalla stessa controparte. Evidenziava poi la sensibile differenza di retribuzione fra i due, essendo risultata quella del (…) nella sua qualit�di magistrato, di L. 70.000.000 netti annui con riferimento al 1998 e quella dell/'(…) quale insegnante di inglese, di L. 28.000.000 annui con riferimento allo stesso periodo, differenza peraltro da considerarsi notoria. Sosteneva quindi che una tale differenza giustificava l/’obbligo di pagamento dell/’assegno nella misura fissata dal Tribunale, pur tenendo conto, da una parte, degli esborsi che egli deve sostenere per vivere in una casa adeguata e, dall/’altra, della circostanza che l/’abitazione coniugale era stata a lei assegnata, sia pure con le spese condominiali ed i carichi fiscali che ci�comporta, nonch�del contributo da lei dovuto per il mantenimento dei figli conviventi.
Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione (…) deducendo nove motivi di censura, illustrati anche con memoria. Resiste con controricorso (…)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso (…) denuncia difetto di motivazione e violazione dell/’art. 5 della Legge 898/70, come modificato dalla Legge n. 74/87. Lamenta che la Corte d/’Appello abbia ritenuto ininfluenti, ai fini del riconoscimento dell/’assegno divorzile, la mancata previsione in sede di separazione dell/’assegno di mantenimento e la nuda propriet�di unit�immobiliari in capo alla (…), diversamente, oltre tutto, da precedenti decisioni della stessa Corte di merito, senza considerare, in relazione al primo punto, che la rinuncia da parte della medesima dell/’assegno di mantenimento non avrebbe potuto comportare successivamente il suo riconoscimento in assenza di effettivi mutamenti economici e, con riferimento al secondo punto, che anche i beni di cui si ha solo la nuda propriet�vanno considerati ai fini della valutazione economica dei coniugi, sia pure, tutt/’al pi, in misura inferiore.
Il presente motivo di ricorso, articolato sostanzialmente su due distinte censure, �infondato.
Quanto alla prima, con cui viene lamentata la irrilevanza affermata dalla Corte d/’Appello della mancata richiesta in sede di separazione dell/’assegno di mantenimento ai fini del riconoscimento dell/’assegno divorzile, devesi ribadire il giudizio espresso dalla sentenza impugnata, attesa l/’indisponibilit�del relativo diritto in considerazione della sua natura assistenziale. Del resto detto assegno, che presuppone lo scioglimento del matrimonio o la cessazione dei suoi effetti civili, �determinato sulla base di criteri autonomi e distinti rispetto all/’assegno spettante al coniuga separato, il quale pu�costituire, nei congrui casi un utile elemento di riferimento e non gi�il dato cui ancorare necessariamente il riconoscimento dell/’assegno di divorzio o parametrarne la determinazione, senza possibilit�di discostarsene in assenza di eventuali mutamenti nella situazione economica dei due coniugi. Del resto, la tesi sostenuta dal ricorrente si risolverebbe sostanzialmente, nell/’ipotesi di parit�di situazione economica nei due diversi frangenti (separazione e divorzio), in un/’inammissibile regolamentazione preventiva degli effetti patrimoniali del divorzio.
Anche per quanto riguarda la seconda censura circa la mancata considerazione dei cespiti patrimoniali di cui l/'(…) ha la nuda propriet� ne �evidente l/’infondatezza in quanto, pur dovendosi tener conto in linea di principio di tali cespiti, legittimamente la Corte d/’Appello ne ha escluso la rilevanza nel caso in esame in base alla considerazione secondo cui, trattandosi di nuda propriet� essi non sono per lei produttivi di redditi .Trattasi di valutazione del tutto immune da vizi logici, specie se si tenga altres�conto della loro difficile collocabilit�sul mercato.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ancora difetto di motivazione e violazione dell/’art. 5 della Legge 898/70. Dopo aver sostenuto che in ordine alle differenze retributive fra la categoria dei magistrati e quella degli insegnanti non �consentito in linea di principio far riferimento al notorio, deduce il ricorrente che erroneamente la Corte d/’Appello ha basato il riconoscimento dell/’assegno divorzile unicamente sulla disparit�dei redditi e sottolineato inoltre la differenza di prospettive economiche: per i due, osservando altres�che una sensibile disparit�non �ravvisabile se non si considerino solo i rispettivi redditi e si tenga conto che l/'(…) pu�disporre dell/’alloggio gratuito.
Anche tale censura �infondata. Il riferimento operato dalla Corte d/’Appello al “notorio” nel rilevare la notevole differenza fra i redditi dei due coniugi in relazione alla categoria cui rispettivamente appartengono costituisce una mera accentuazione nell/’ambito dell/’articolata motivazione, essendo stata basata tale differenza soprattutto su dati documentali attestanti le rispettive retribuzioni. Il suo richiamo pertanto �del tutto ininfluente ai fini della decisione e non richiede, conseguentemente, alcuna valutazione in ordine alla sua correttezza giuridica.
Del pari non rispondente al contenuto della sentenza impugnata �l/’assunto secondo cui la Corte d/’Appello avrebbe tenuto conto solo della disparit�dei redditi, risultando invece che nella determinazione dell/’assegno divorzile sono stati altres�considerati gli ulteriori “esborsi” cui il ricorrente deve far fronte per vivere in maniera adeguata alle sue abitudini e le economie che invece l/'(…) pu�ottenere sia per un/’intuibile maggiore propensione alle incombenze domestiche che per la disponibilit�dell/’abitazione familiare a lei assegnata. Sotto tale profilo nessuna omissione o parziale considerazione degli elementi emersi pu�essere ravvisata nella valutazione della Corte d/’Appello che, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, non si �limitata a comparare i rispettivi redditi, ma ha tenuto conto della complessiva situazione economica dei due in relazione anche alle spese cui sarebbero andati incontro. Le conclusioni cui �pervenuta, attesa la completezza dell/’esame svolto, costituiscono poi espressione di una valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimit�
N�infine pu�considerarsi estraneo al presente esame l/’ulteriore riferimento alle prospettive economiche dei due coniugi di cui la Corte d/’Appello ha tenuto conto considerando i maggiori incrementi retributivi di cui il (…) godr�, come magistrato, rispetto all/’ex moglie, insegnante di lingue, potendosi legittimamente tener conto di tali incrementi qualora, come nel caso in esame, essi siano legati in gran parte alla progressione per anzianit�e costituiscano un prevedibile sviluppo di situazioni ed aspettative gi�presenti durante la convivenza matrimoniale in quanto collegati alla sua attivit�lavorativa in atto e non aventi carattere di eccezionalit� vale a dire non connessi a circostanze ed eventi del tutto occasionali ed imprevedibili (in tal senso Cass. 1379/00 ).
Con i successivi motivi, dal terzo al nono, il ricorrente denuncia sempre difetto di motivazione e violazione dell/’art. 5 della Legge 898/70 come modificato dall/’art. 2 comma 1 lett. a) della Legge 23.12.2000 n. 388 nonch�dell/’art. 112 c.p.c., lamentando che la Corte d/’Appello:
– abbia omesso di valutare che la (…) realizza con l/’assegnazione della casa coniugale un risparmio di spesa di L. 1.040.000, cui devono aggiungersi L. 150.000 per l/’assegnazione gratuita anche dell/’autorimessa e che egli invece, oltre che dell/’assegno di L. 1.100.000 per il mantenimento della prole, �gravato di un ulteriore importo di L. 700.000 mensili per la locazione di un appartamento e di un/’autorimessa, mentre abbia considerato i carichi fiscali gravanti sulla casa coniugale che, oltre ad essere irrisori, sono stati aboliti dalla Legge 388/00;
non si sia pronunciata sull/’istanza di inammissibilit�della richiesta dell/’assegno divorzile per essere stata questa prospettata sulla base di circostanze ininfluenti (presunta disparit�dei redditi, preteso contributo dato dalla (…) alla famiglia, durata della convivenza), individuando, l/’art. 5 richiamato, il presupposto dell/’assegno, che ha natura assistenziale, nella insussistenza di mezzi adeguati in capo al coniuge istante, vale a dire di disponibilit�adeguate a conservare un tenore di vita analogo a quello fruito durante la convivenza matrimoniale;
– pur avendo egli dimostrato l/’inesistenza a seguito del divorzio di un deterioramento delle condizioni economiche dell/'(…) comparandole alle sue, non abbia dato al riguardo alcuna motivazione;
– non abbia dato alcuna risposta in ordine alla prospettata possibilit�per gli insegnanti di svolgere attivit�professionali aggiuntive con maggiorazione del compenso nonch�di impartire lezioni private;
– non abbia fornito alcuna motivazione sulla dedotta mancanza di contributo da parte della (…) alla conduzione familiare e sulle cause della dissoluzione del matrimonio, ignorando la documentazione fotografica ed i referti psicodiagnostici versati in atti;
– abbia taciuto in ordine agli aumenti contrattuali goduti dalla (…) al momento della pronuncia divorzile. nonostante la circostanza fosse stata prospettata;
– nulla abbia detto in ordine alla doglianza da lui espressa sulla mancanza di spiegazione da parte del Tribunale circa la determinazione dell/’assegno divorzile al fine di verificare la fondatezza dell/’iter logico seguito.
Anche le esposte censure, da valutare nel loro complesso in quanto svolte, senza una spiccata autonomia nei contenuti, nell/’ambito dello stesso tema d/’indagine costituito dal riconoscimento e dalla determinazione dell/’assegno divorzile, sono infondate. Trattasi sostanzialmente di questioni che esulano dal sindacato di legittimit� risolvendosi ancora una volta nella prospettazione di una valutazione di merito diversa da quella cui �pervenuta la Corte d/’Appello. N�la mancata considerazione nella sentenza impugnata di alcune delle circostanze ritenute dal ricorrente decisive per escludere l/’attribuzione dell/’assegno pu�assumere rilievo, sia perch�il giudice di merito pu�ben basare il suo apprezzamento solo su alcune delle risultanze emerse se le ritenga rilevanti ed assorbenti , e sia perch�l/’entit�in definitiva modesta dell/’importo rispetto alla situazione complessiva patrimoniale dei due coniugi poteva esimere da un/’indagine pi approfondita nei termini richiesti dal ricorrente, attesa in ogni caso la non lieve differenza riscontrata dalla Corte d/’Appello fra i due redditi , sia pure tenendo conto delle maggiori spese di vario ordine cui egli dovr�far fronte.
In tale ambito vanno ricondotte anche le doglianze con cui viene lamentata l/’omessa considerazione della mancanza di contributo da parte della (…) alla conduzione familiare nonch�delle cause di dissoluzione del matrimonio. Peraltro, non pu�non prendersi atto dell/’estrema genericit�del motivo di ricorso che si limita a richiamare sul punto l/’atto di appello senza riportarne il contenuto, come sarebbe stato necessario per una valutazione sulla rilevanza e decisivit�della doglianza. Ad analoghe considerazioni si presta poi anche il riferimento al referto psicodiagnostico le cui risultanze, oltre tutto, qualora evidenziassero uno stato di malattia pi o meno latente, non potrebbero certamente assumere rilevanza ai fini in esame.
Per il resto non rimane che ribadire le esposte considerazioni in ordine alla congruit�ed alla sufficienza della motivazione ed al contenuto di merito dei motivi, in gran parte ripetitivi fra loro e con il secondo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento a favore della (…) dell/’onorario di avvocato che liquida in euro 2000,00 oltre ad euro 100,00 per spese ed alle spese generali ed accessori come per legge.
Roma, 16.6.2004
Depositato in cancelleria il 27 agosto 2004

1 parzialmente contra Cass. civ. 2/12/91 n. 12897, in cui si afferma – senza restrizioni – che, malgrado la diversit�dei presupposti genetici, il primo assetto ben pu�costituire un indice di riferimento nella regolazione del secondo, fornendo utili elementi per la valutazione delle condizioni dei coniugi e dell/’entit�dei loro redditi (conf. Cass. civ. 11/9/01 n. 11575)

2 contra: Cassazione civile, sez. I, 13 febbraio 1985 n. 1206, secondo cui l/’indagine sulle condizioni economiche dei coniugi, al fine della determinazione dell/’assegno di divorzio, non pu�essere condotta, per il caso di redditi derivanti da beni immobili od altri cespiti patrimoniali, con esclusivo riferimento all/’entit�concreta dei redditi medesimi, ma occorre considerare anche il valore di quei cespiti, in relazione ad ogni circostanza attinente alle loro caratteristiche obiettive ed alle situazioni personali del titolare, tenuto conto che i beni muniti di durevolezza e continuit�sono in grado di assicurare al proprietario stabilit�e sicurezza patrimoniale, anche indipendentemente dal reddito fornito, e, quindi, costituiscono una componente che incide sulla sua complessiva condizione economica ; Cass. civ. 20/3/98 n. 2955, secondo cui ai fini dell/’attribuzione e della determinazione dell/’assegno divorzile deve tenersi conto, nella valutazione delle condizioni economiche dei coniugi, non solo dei redditi veri e propri, ma anche di tutti i cespiti patrimoniali, compresi quelli immobiliari e temporaneamente improduttivi, perch�tali cespiti, oltre ad essere idonei ad assicurare benefici di rilevanza economica al loro titolare, rappresentano comunque una entit�che pu�essere diversamente impiegata o convertita (conf. Cass. civ. 15/1/1990 n. 110; Cass. civ. 29/10/98 n. 10801)

3 parzialmente contra: Cass. civ. 29/4/99 n. 4319, nella cui motivazione il principio della rilevanza degli incrementi reddituali �strettamente delimitato agli incrementi gi�verificatisi al tempo del divorzio, cio�alleaspettative maturatesi nel corso del matrimonio, relative agli sviluppi della posizione professionale del coniuge, e realizzatesi al momento del divorzio, in quanto la valutazione delle condizioni economiche va fatta con riferimento al momento della pronunzia di divorzio; analogamente in Cass. civ. 17/3/2000 n. 3101 �contenuto riferimento delimitativo alle aspettative maturate nel corso del rapporto, fissate al momento del divorzio, poich�la concreta liquidazione dell/’assegno va compiuta in base alla valutazione dei criteri enunciati dalla legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio, comune o individuale, reddito di entrambi, durata del matrimonio) con riguardo al momento della pronuncia di divorzio (Cass. civ. 7/5/98 n. 4617)

4 Cass. civ. 8/2/2000 n. 1379: il giudice di merito, al fine dell/’an debeatur dell/’assegno di divorzio, deve determinare, sulla base delle prove offerte, la situazione economica familiare al momento della cessazione della convivenza matrimoniale tenendo peraltro conto anche dei su indicati eventuali miglioramenti reddituali sopravvenuti – raffrontandola con quella del coniuge richiedente al momento della pronuncia di divorzio

5 parzialmente contra: Cass. civ. 15/1/98 n . 317, secondo cui la liquidazione in concreto dell/’assegno deve essere effettuata in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri enunciati dalla legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e dalla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio), con riguardo al momento della pronuncia di divorzio. A quest/’ultimo fine, peraltro, il giudice del merito, purch�ne dia adeguata giustificazione, non �tenuto ad utilizzare tutti i suddetti criteri, anche in relazione alle deduzioni e richieste delle parti, salva restando la valutazione della loro influenza sulla misura dell/’assegno stesso (conf. Cass. civ. 7/5/98 n. 4617; Cass. sez. un. 29/11/90 n. 11490)

6 contra: Cass. civ. 1/12/93 n. 11860, secondo cui In materia di assegno di divorzio, che costituisce oggetto di un diritto disponibile, condizionato unicamente dall/’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente per conservare il tenore di vita condotto in costanza di matrimonio, il detto coniuge e/’ gravato dall/’onere – non intaccato dai poteri officiosi di indagine spettanti al giudice – di dedurre e dimostrare, con idonei mezzi di prova, per cio/’ che concerne “l/’an debeatur”, quale fosse tale tenore di vita e quale deterioramento ne sia conseguito per effetto del divorzio senza che la sussistenza di un deterioramento siffatto possa desumersi dalla mera circostanza di un sensibile divario di condizioni reddituali in danno del coniuge richiedente; Cass. civ. 20/3/98 n. 2955: Nella disciplina introdotta dall/’art. 10 legge 6 marzo 1987 n. 74 il divario delle condizioni economiche dei coniugi al momento della pronuncia di divorzio non e/’ di per se solo presupposto sufficiente per l/’attribuzione dell/’assegno divorzile (conf. Cass. civ. 10/6/97 n. 5194)

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