sentenze

Responsabilità contrattuale (insidia e trabocchetto) della soc Autostrade

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Napoli Dott. Felice Alberto D’Onofrio, II Sezione, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento incardinato con RG.N.28429/05, riservato all’udienza del giorno 23.09.05
TRA
Tizio -parte attrice-
E
Autostrade Meridionali spa, in persona del l.r.p.t -parte convenuta-
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l’istante, proprietario dell’ auto Toyota tg. …44AC, chiamava in giudizio la società convenuta, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in data 20-11-04,alle ore 04,50 circa, sull’autostrada Napoli Bari, loc. Vallata, km 103, a causa della collisione della sua vettura con alcune corde di acciaio che penzolavano dalla volta della Galleria Scampitelli e poggiavano sulla sede stradale. Incardinatasi la lite, si costituiva la convenuta che impugnava la domanda, indi ammessa ed espletata la prova testimoniale, precisate le conclusioni di cui in epigrafe, la causa veniva riservata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rigettata l’eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta . Invero, sulla scorta della documentazione versata in atti ( ispezione ACI) si evince che l’auto fu acquistata dall’ attore in data 09.03.02 ed all’ epoca del sinistro (20.11.04 ) era di sua proprietà. Pacifica e non contestata è, invece, la legittimazione passiva della convenuta quale ente concessionario dell’ autostrada. Nel merito va osservato che vi è contrasto in giurisprudenza in ordine alla norma da applicare alla fattispecie. Esistono, invero, due orientamenti giurisprudenziali, uno ritiene che sia applicabile l’art. 2051 cc in considerazione della possibilità da parte dei proprietari e dei concessionari delle autostrade di svolgere una adeguata attività di vigilanza che sia in grado di impedire l’insorgere di situazioni di pericolo per gli utenti ( cass.298/03); l’ altro , di contro, ritiene inapplicabile l’art. 2051 c.c., in quanto l’estensione della autostrada preclude una vigilanza ed un controllo idonei ad evitare l’ insorgenza di situazioni di pericolo, riconoscendo la possibilità al danneggiato di agire ex art. 2043 cc( cass.n. 12314/98). Ebbene , il sottoscritto giudicante ritiene di aderire a quest’ ultimo orientamento, secondo il quale l’ente proprietario o concessionario della autostrada aperta al pubblico transito deve curare che la stessa sia esente da pericoli occulti (cd. insidia o trabocchetto) che non siano visibili o prevedibili. Peraltro, va osservato che la Corte Costituzionale con sent. n. 156/99 ha riconosciuto la correttezza della nozione di insidia stradale configurandola come una “mera figura sintomatica di colpa, elaborata dall’ esperienza giurisprudenziale mediante ben sperimentate tecniche di giudizio, in base ad una valutazione di normalità ” e precisando ” che se ed in quanto il danneggiato provi l’ insidia, può e deve essere affermata la responsabilità della pubblica amministrazione , salvo che questa, a sua volta , provi di non aver potuto rimuovere, adottando misure idonee, codesta situazione di pericolo”. Nel caso in esame l’ inchiesta orale, ha confermato le circostanze di tempo e di luogo dedotte nell’ atto introduttivo del giudizio. In particolare, il teste Mevio, indifferente, affermava che la Toyota dell’attore mentre procedeva in direzione Bari ed era in fase di sorpasso finiva contro un cavo di acciaio che pendeva dalla volta della galleria; che l’ illuminazione della galleria non era sufficiente a rendere visibile il cavo che penzolava al centro della corsia di sorpasso ; che anche altre auto avevano subito danni ed erano ferme in attesa che sopraggiungesse la Polizia . Riconosceva nelle foto contenute nel fascicolo di parte attrice l’ auto del Tizio con i danni riportati nel sinistro Dalla deposizione, quindi, emerge la situazione di pericolo occulto (cd. l’insidia e trabocchetto) causata dal cavo pendente dalla volta della galleria, caratterizzata dall’ elemento obiettivo della non visibilità e da quello subiettivo della non prevedibilità, nonchè la responsabilità della convenuta per l’ omessa manutenzione e sorveglianza della sede stradale. D’altra parte nulla è stato dimostrato da parte convenuta a fondamento delle eccezioni formulate e della contestazione della domanda. In particolare, a fronte della prova della “insidia” fornita dal danneggiato alla stregua della regola di ripartizione di cui all’ art. 2697 cc, incombeva sulla convenuta l’onus probandi in ordine all’ esistenza di fatti modificativi o impeditivi idonei a liberarla da responsabilità, come nel caso di insidia creatasi in un lasso di tempo, intercorrente tra i turni di manutenzione, talmente breve da non permettere alla convenuta di averne notizia e di procedere alla tempestiva eliminazione. Appare chiara, dunque, alla luce degli elementi probatori emersi dall’istruttoria,la esclusiva responsabilita’ della convenuta, in ordine alla produzione dell’evento dannoso di cui alla fattispecie dedotta in giudizio .
In ordine al quantum debeatur tenuto conto della prova testimoniale, della documentazione prodotta , della comune esperienza, dell’ anno di immatricolazione del veicolo danneggiato ( imm. 98) nonchè delle norme di cui agli art. 2056 – 1226 c.c., anche in via equitativa, ritiene di potere liquidare all’ attore, euro 700,00; rilevato che non si giustificano la sostituzione di paraurti e parafango che appaiono riparabili e la richiesta di manodopera che appare eccessiva, non vi e’ prova del danneggiamento del cofano motore non rilevandosi alcun danno nelle foto versate in atti . Non va concesso, infine, in assenza di esplicita prova, il danno da fermo tecnico (Cass.1999 n.12820). Sulla indicata somma competono gli interessi dal fatto.
Le spese di giudizio vanno parimenti poste a carico dei convenuti soccombenti e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda od eccezione reietta, disattesa o assorbita, cosi provvede:
sulla domanda proposta cosi provvede:
-dichiara l’ esclusiva responsabilità di Autostrade Meridionali spa, nella produzione dell’ evento dannoso dedotto in giudizio;
-condanna , per l’effetto, Autostrade Meridionali spa, in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore di Tizio della somma di euro 700,00 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dall’evento;
-condanna, altresì , la predetta società convenuta al pagamento in favore degli Avv.ti … …, distrattari, delle spese di lite che liquida di ufficio in mancanza di nota spese in euro 70,00 per spese, euro 519,00 per diritti ed euro 410,00 per onorario di avvocato, oltre rimborso spese forfetarie, cpa, iva.
Napoli, 14.10.05
Il Giudice di Pace
Avv. Felice A. D’Onofrio fonte:www.ricercagiuridica.com