REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI BERGAMO Il Giudice di Pace di Bergamo Avv. Giuseppe Paparella, nella causa civile n. 3568 RG 05 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DEL MANDAMENTO DI BERGAMO Il Giudice di Pace di Bergamo Avv. Giuseppe Paparella, nella causa civile n. 3568 RG 05 SENTENZA Tra A. B., omissis ricorrente Contro PREFETTURA DI BERGAMO resistente Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa. Conclusioni per l’opponente: in via preliminare, sospendere l’esecuzione del provvedimento impugnato; in via principale, annullare il provvedimento suddetto con vittoria di spese. Conclusioni per la resistente: rigetto del ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in opposizione alla sanzione amministrativa portata dal verbale n. XXXXX, elevato in data XXXXX dalla Polizia Stradale di Bergamo per una presunta violazione del Codice della Strada, A. B. chiedeva in via preliminare la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato e in via principale l’annullamento del provvedimento suddetto con vittoria di spese. Veniva fissata la comparizione delle parti e ordinato all’Amministrazione resistente di depositare almeno dieci giorni prima dell’udienza la documentazione relativa al provvedimento impugnato. Il Giudicante, inoltre, ritenendone sussistenti i presupposti, sospendeva l’esecuzione del provvedimento impugnato. L’Amministrazione resistente ottemperava all’ordine del Giudice e depositava quanto richiesto, chiedendo il rigetto del ricorso. Il ricorrente si riportava alle conclusioni dell’atto introduttivo e insisteva per l’accoglimento del ricorso. Il Giudicante tratteneva la causa a sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento. Col primo motivo di opposizione, il ricorrente contesta l’omessa indicazione della taratura dello strumento utilizzato per la rilevazione dell’infrazione. L’eccezione è fondata. L’art. 192 del DPR 495/1992, infatti, nel prevedere tutti gli oneri a cui è sottoposta l’autorità amministrativa che intende utilizzare apparecchi elettronici di regolamentazione del traffico, impone al fabbricante dell’apparecchio utilizzato l’onere di far effettuare i controlli di conformità disposti dall’Ispettorato Generale per la Circolazione Stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tale norma evidentemente stride con l’assunto di parte resistente che nega la sussistenza del menzionato onere e pertanto non fornisce la prova del corretto e preciso funzionamento dell’apparecchio rilevatore adoperato, sottraendosi all’onere probatorio che su di essa incombe in quanto attrice sostanziale nel giudizio regolato dalla l. 689/1981. Dagli atti risulta inoltre che la mancata contestazione immediata dell’infrazione non sarebbe avvenuta in quanto la strada ove essa si sarebbe verificata avrebbe classificazione di tipo autostradale e dunque la contestazione immediata non sarebbe necessaria ai sensi della l. 168/2002. Ma, in forza della medesima legge, è prescritto che agli utenti delle strade sia fornita con apposita segnaletica notizia dell’effettuazione di controlli elettronici della velocità. Dell’effettuazione di tale forma di comunicazione l’Amministrazione resistente nemmeno ha fornito prova. La sanzione opposta è pertanto inefficace. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. P.Q.M. Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso, di cui in narrativa, così provvede: accoglie l’opposizione e per l’effetto dichiara inefficace la sanzione opposta, compensando le spese di lite E’ esecutiva Bergamo, 26.7.2005 Il Giudice di Pace Avv. Giuseppe Paparella