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La Corte di Cassazione riconosce il diritto al risarcimento per i medici specializzandi “a cavallo”

Cassazione Civile Sez. L Sent. Num. 17434 Anno 2015

Presidente: ROSELLI FEDERICO

Relatore: MANNA ANTONIO

Data udienza: 22/04/2015

Data Pubblicazione: 02/09/2015

Omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 3.6.13 la Corte d’appello di Palermo, in riforma della sentenza

2.2.06 del Tribunale della stessa sede, condannava il Ministero dell’Istruzione,

dell’Università e della Ricerca a pagare in favore del dr. G.G. la somma di Euro 26.855,76

a titolo di indennizzo per i danni subiti per l’omessa ricezione da parte dello Stato italiano

delle direttive comunitarie 362-363/75 e 82/76, in materia di formazione di medici

specializzandi.

Per la cassazione della sentenza ricorre il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della

Ricerca affidandosi ad un solo articolato motivo.

L’intimato resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Con unico motivo il ricorso principale lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.

112, 115, 116 e 342 c.p.c., delle direttive comunitarie 362-363/75 e 82/76, dell’art. 2043

c.c., del d.lgs. n. 257/91 e del d.m. 31.10.91, perché la specializzazione medica

conseguita dall’intimato non sarebbe compresa fra quelle richiamate dalle suddette

direttive comunitarie e perché il risarcimento del danno da omessa ricezione potrebbe

riconoscersi solo per i corsi di specializzazione medica cominciati dal 1.1.83 fino all’anno

accademico 1990-91.

Il motivo è infondato.

L’impugnata sentenza da espressamente atto che l’odierno controricorrente ha conseguito

la specializzazione (di durata quadriennale) in geriatria e gerontologia nell’anno

accademico 1984/85.

Si tratta di specializzazione compresa fra quelle di cui alle citate direttive comunitarie.

Pur essendo avvenuta la relativa iscrizione in epoca

anteriore al 1.1.83, ritiene questa Corte di dare continuità

all’orientamento da ultimo affermatosi (v. sentenza n.

10612/15) secondo il quale la giurisprudenza della CGUE

ha affermato il carattere incondizionato e sufficientemente

preciso dell’obbligo di retribuzione per i medici

specializzandi, indicando come rimedio alle conseguenze

pregiudizievoli della tardiva attuazione della relativa direttiva

la cd. applicazione retroattiva e completa delle misure di

attuazione della norma comunitaria, prevedendo la

possibilità di risarcire tutti coloro che avevano subito un

danno, senza effettuare alcuna distinzione in ordine all’anno

di iscrizione al corso di specializzazione.

Sempre la CGUE ha altresì precisato che la direttiva comunitaria 75/363 così come

modificata dalla 82/76 soddisfa tutte e tre le condizioni richieste dalla giurisprudenza per

impegnare la responsabilità di uno Stato membro dell’Unione Europea, quali indicate nella

sentenza 19 novembre 1991, Francovich e Bonifaci, cause riunite C-6/90 e C-9/90, ove è

stato stabilito affermato che “il diritto comunitario impone il principio secondo cui tutti gli

Stati membri sono tenuti a risarcire i danni causati ai singoli dalle violazioni del diritto

comunitario ad essi imputabili” e perché sorga il diritto al risarcimento del danno in capo al

singolo occorre che siano soddisfatte tre condizioni: 1) il risultato prescritto dalla direttiva

implichi l’attribuzione di diritti a favore dei singoli; 2) il contenuto di tali diritti possa essere

individuato sulla base delle disposizioni della direttiva; 3) esista un nesso di causalità tra la

violazione dell’obbligo a carico dello Stato ed il danno subito dai soggetti lesi.

La limitazione ai soli medici iscritti ai corsi di

specializzazione a partire dal 31 dicembre 1982 non trova

riscontro nelle direttive CEE 16 giugno 1975 n. 75/363 e 26

gennaio 1982 n. 82/76, anzi, è indirettamente smentita

dall’art. 14 di quest’ultima direttiva – secondo cui “le

formazione a tempo ridotto di medici specialisti iniziate

prima del gennaio 1983, in applicazione dell’ articolo 3 della

direttiva 75/363/CEE, possono essere completate

conformemente a tale articolo” – e comunque si pone in

contrasto con il criterio della la cd. applicazione retroattiva e

completa delle misure di attuazione della norma comunitaria

comportante la previsione della possibilità di risarcire tutti

coloro che avevano subito un danno, indicato dalla CGUE

come rimedio alle conseguenze pregiudizievoli della tardiva

attuazione della direttiva.

D’altronde, non può dubitarsi dell’applicabilità anche nei confronti dello Stato italiano del

citato art. 14 della direttiva 82/76, in quanto limitarne l’applicabilità agli Stati membri che

avessero, prima della direttiva di coordinamento 82/76/CEE, provveduto ad adeguarsi ad

una delle pregresse direttive coordinate da quella (in tal senso, vedi per tutte: Cass. 16

ottobre 2014, n. 21967), contraddice i principi che si desumono dalla giurisprudenza della

CGUE, in materia e, quindi, confligge con il principio del primato del diritto comunitario.

Da ultimo, essendo il rapporto derivante dall’iscrizione ad un corso di specializzazione, da

parte del medico, un rapporto di durata, nell’ambito del diritto interno, ad esso trova

applicazione il principio secondo cui la legge sopravvenuta disciplina il rapporto giuridico in

corso allorché esso, sebbene sorto anteriormente, non abbia ancora esaurito i propri effetti

e purché la norma innovatrice non sia diretta a regolare il fatto generatore del rapporto, ma

il suo perdurare nel tempo (vedi, per tutte: Cass. 8 marzo 2001, n. 3385; Cass. 9 febbraio

2001, n. 1851).

2- In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la

soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità,

liquidate in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre

accessori come per legge.

 

fonte: www.italigiure.it