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Illecito utilizzo Carta Poste Pay: rimborso con interessi e risarcimento danno non patrimoniale

UFFICIO DEL G1UDICE DI PACE DI ALATRI – sentenza n. 197/2014

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace, Dott. Raffaele Forestiero, nella causa avente n. di R.G. 57/2013 posta in decisione alla udienza del 30.10.14, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa di risarcimento danni vertente tra

Ludovici Luigino rappresentato e difeso giusta procura in atti dall’avv. Biancamaria Carusio ed elettivamente domiciliati presso lo studio in via Crocelle a Porta San Gennaro n. 24 Napoli

parte attrice

CONTRO

POSTE ITALIANE SPA in persona del legale rapp.te p.t. XXXXXXXXXX rappresentata e difesa dall’avv. XXXXXXX giusta procura in atti ed elettivamente domiciliati in ROMA VIALE EUROPA 190

parte convenuta

CONCLUSIONI DELLE PARTI

come da verbale

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente nel rito, la riforma del processo civile attuata con la Legge n. 69 del i 8.06,09 ha modificato gli art. 132 cpc e 118 disp att. codice proc. civ., disponendo che il contenuto della sentenza art. 132 e. 4 cpc in punto di motivazione contenga: la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Ai sensi delI’art, 58 e. 2 della predetta legge il nuovo art. 132 cpc prevede che le disposizioni sono applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data della entrate in vigore 4.07.09.

Pertanto non è più necessario dettagliare lo svolgimento del processo e può immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.

Il sig.XXXXXXXXX, attore nel presente procedimento, ha convenuto Poste Italiane S.p.A. per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti in ragione dell’indebito utilizzo della propria carta PostePay, che è stata “svuotata” da terzi tramite illecite transazioni su internet. Tale illecito utilizzo si è verificato in quanto, al tempo in cui si sono verificati, detta PostePay non era munita di un sistema di sicurezza e protezione adeguato agli standard disponibili sul mercato delle transazioni a mezzo carta.

Alla prima udienza dei 7 marzo 2013 l’attore si riportava all’atto di citazione, integrava prova testimoniale, impugnava l’avversa comparsa di costituzione e risposta, e chiedeva rinvio ai sensi dell’art. 320 e.p.c. IV comma; il Giudice, previa verifica del contraddittorio, rinviava all’uopo, all’udienza del 2 maggio 2013. Durante detta udienza, l’attore depositava note ex art. 320 IV co. c.p.c. ed allegati e si procedeva all’escussione dei teste dell’attore, in contraddittorio.

Il teste confermava tutti i 6 capi di prova – pagine 6 e 7 delle note ex art. 320.c.p.c. – in particolare dichiarava “E’ vero; tra l’altro proprio ieri ho provato a fare una transazione con la stessa carta (Postapay) sul sito di Trenitalia ed è stato richiesto unicamente il numero di carta, la scadenza, il titolare, ed il codice di tre cifre,.,.”

E ancora “E’ vero, sono à conoscenza, essendo correntista presso altro istit o di credito, che esiste sul mercato un dispositivo del genere chiamato 3D Secure…”.

Il giudizio veniva dunque rinviato al 7.11.2013 in prosieguo di prova.

A detta udienza il teste di Poste Italiane non compariva, per cui veniva accordato un ulteriore rinvio, in prosieguo, alla data dell’8.05,2014, ma neppure in tale udienza il teste della resistente compariva, cosicché entrambi i procuratori delle parti rinunciavano all’escussione del teste della convenuta e la causa veniva rinviata al 30.10.2014 per la precisazione delle conclusioni.

Parte convenuta è un soggetto definibile quale intermediario finanziario, espressamente autorizzato, al pari delle banche, quindi è un soggetto professionista super qualificato che, anche in ragione

della rilevante funzione economico-sociale svolta, deve operare secondo standard di diligenza e professionalità particolarmente elevati e rigorosi.

L’onere della prova è in capo alla parte convenuta. vertendosi in tema di poiché doveva offrire prova contraria in grado di sollevarla L’inadempimento lamentato.

La prova testimoniale ha evidenziato che il sistema di protezione e sicurezza offerto da Poste Italiane S.p.A. per le transazioni con la PostePay, al momento in cui “svuotamento” della carta prepagata del sig. Ltidovici, non era adeguato agli standard disponibili all’epoca.

Infatti, come è stato provato in giudizio dall’attore, sia per testi che per tabulas, due sono i dispositivi di sicurezza che avrebbero potuto essere applicati alle transazioni della PostePay del sig. Ludovici:

I. Il sistema 3D Secure, prevede prima di concludere la transazione l’inserimento di una password personale e fissa, scelta dal titolare della carta di pagamento, password che solo il titolare della carta conosce e che viene inserita nel sistema una volta per tutte. La prova della diponibilità di tale sistema di sicurezza è stata data sia documentalmente, tramite schermate provenienti da siti di altri istituti di credito, sia attraverso la prova testimoniale dalla quale si è evinto altresì che detto sistema non è applicato a tutte le transazioni con la PostePay,

2. Il sistema di Sicurezza Web Poste Pay, invece prevede l’invio di una password sul cellulare del titolare della carta, password generata automaticamente dal transazione e diversa per ogni transazione. Ebbene, anche se tale accorgimento era operante sulla carta dell’attore, il sistema di protezione non era operativo per tutti i siti.

La prova della disponibilità ditale tecnologia, è stata fornita tramite documentazione proveniente dal sito di Poste Italiane ove è chiaramente indicato che tale sistema di sicurezza è valido solo per i pagamenti sui siti di Poste Italiane e non protegge, dunque, tutte le transazioni. E sul punto il teste al primo capo ha confermato di aver acquistato un biglietto sul sito di Trenitalia con la Postepay senza aver dovuto inserire password o codici ma solo i dati presenti sulla Carta.

Conseguentemente Poste Italiane ha lasciato colpevolmente scoperta la Carta Postepay di un più adeguato sistema di protezione e tutela delle transazioni, sistemi che erano di fatto disponibili come tecnologia sul mercato. Conseguentemente non ha tenuto nell’esecuzione del contratto una diligenza adeguata al livello di professionalità che si attende da un operatore qualificato, per cui è responsabile del danno lamentato dal sig. Luigino Ludovici. Ora, come è noto, la parte attrice ha l’onere di provare i fatti di causa. L’ istruttoria e i documenti hanno provato la fondatezza della domanda.

Vi è da rilevare il danno non patrimoniale dello stress sofferto dal fatto valutabile ex art 1226 cc in curo 300,00. Vi è una responsabilità documentata e provata.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunziando così provvede:

a) Dichiara la responsabilità della convenuta per i danni patiti da parte attrice e la condanna al risarcimento del danno quantificato in curo 555,00 oltre interessi legali ed anatocistici quale rimborso dei prelievi contestati in favore della parte attrice Ludovici Luigino

b) Condanna parte convenuta al pagamento della somma di euro 300,00 per danni non patrimoniali e valutati ex art. 1226 cc

e) Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessive euro 500,00 oltre IVA e CPA come per legge e spese generali in favore del procuratore antistatario.

Alatri, lì 10 novembre 2014

Il giudice di Pace

dott. Raffaele Forestiero