Diritti reali e personali

Fermo amministrativo e danno esistenziale: competenza al TAR

Tar Puglia, Bari, sezione prima, sentenza n.3000/03 Ritenuto in fatto – Che con ricorso cumulativo notificato il 4 luglio 2003 e depositato in segreteria il 10 luglio 2003, B. ha impugnato il provvedimento di fermo amministrativo dell?autovettura tg. xxxxxx a lui intestata, disposto dalla S.P. s.p.a. il 14 febbraio 2003, mediante iscrizione del fermo nel pubblico registro automobilistico di Bari, comunicato con nota del 19 febbraio 2003, notificata il 3-4 giugno 2003, e nel contempo ha proposto domanda risarcitoria del danno esistenziale patito in relazione all?indisponibilità dell?autovettura e all?incidenza di essa nei sensi del «peggioramento delle condizioni di vita quotidiana e di mancata esplicazione della propria personalità, anche svolgentesi nelle abitudini giornaliere, a causa della lesione di un diritto alla proprietà e al possesso protetto dall?ordinamento»; – che a sostegno delle cumulative domande, il ricorrente ha dedotto le seguenti censure: a) Violazione, falsa ed erronea (articolo 86 Dpr 602/73 come modificato dall?articolo 1 decreto legislativo 193/01. Il provvedimento di fermo è illegittimo perché emanato in carenza del regolamento previsto dal quarto comma dell?articolo 86 del Dpr 602/73. b) Violazione del termine di notifica di cui al decreto ministeriale 503/98. Il provvedimento di fermo è stato comunicato ben oltre il termine di giorni cinque di cui all?articolo 4 comma 1 del decreto ministeriale 503/98. c) Violazione di legge ed eccesso di potere (articolo 3 legge 241/90 e Statuto del contribuente). Inesistenza della motivazione. In violazione delle rubricate disposizioni, il provvedimento di fermo è privo di qualsivoglia motivazione. d) Abuso ed eccesso di potere. Si ribadisce la carenza di motivazione, tanto più grave in rapporto alla modestia del carico tributario, pari a ? 871,88; – che a sua volta la S. P. s.p.a., costituitasi in giudizio, ha dedotto l?infondatezza del ricorso. Considerato in diritto – Che, secondo quanto già affermato dalla giurisprudenza cautelare e di merito di questo Tribunale (Tar Puglia-Bari, sezione prima, ordinanza 216/03 e sentenza 1567/03) sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine all?impugnazione del provvedimento di fermo disposto ai sensi dell?articolo 86 comma 1 del Dpr 602/73 come modificato dall?articolo 1 comma 2 lettera q) del decreto legislativo 193/01, emanato in base alla legge delega 337/98, posto che: – il fermo amministrativo è un provvedimento in senso proprio, in quanto si estrinseca nell?emanazione di un atto unilaterale idoneo ad incidere in modo autoritativo nella sfera giuridico-patrimoniale del destinatario, con l?imposizione di un vincolo di indisponibilità del bene che consiste nella temporanea privazione del diritto di godimento, e cioè dell?jus utendi ac fruendi e che si risolve anche in un divieto di utilizzazione del mezzo, la cui violazione espone all?applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e all?asportazione del veicolo affidato in custodia a depositario autorizzato; – in quanto provvedimento amministrativo, ed in funzione della chiara lettera della disposizione novellata dell?articolo 86 comma 1, alla sua emanazione corrisponde l?esercizio di un potere amministrativo discrezionale sull?an, ma anche sul quid, poiché il concessionario non soltanto può scegliere se adottare la misura bensì anche ?graduarla? nel suo oggetto; – che alla luce dei rilievi che precedono, e dovendosi escludere che il fermo sia atto della procedura esecutiva, mentre deve negarsi la giurisdizione del Giudice Ordinario, deve riconoscersi quella del Giudice Amministrativo, quantomeno nei sensi dell?attrazione delle controversie relative alla legittimità del fermo alla sfera della giurisdizione amministrativa generale di legittimità, se non addirittura nella sfera della giurisdizione amministrativa esclusiva ex articolo 33 del decreto legislativo 80/1998, come sostituito dall?articolo 7 della legge 205/00 relativa alla materia dei pubblici servizi, che comprende, in base al comma 2 della lettera e) anche le controversie riguardanti «?le attività?di ogni genere?rese nell?espletamento di pubblici servizi?»; sotto quest?ultimo profilo non può sfuggire che l?emanazione del fermo amministrativo di cui all?articolo 86 comma 1 del D.p.r. n.602/73 è riconducibile all?attività di un concessionario di pubblico servizio (della riscossione) e che essa non dà luogo, ovviamente, ad un «rapporto individuale di utenza»; – che sotto altro profilo, non può nemmeno ammettersi la devoluzione dell?impugnativa del fermo alla giurisdizione tributaria, nemmeno nella più ampia sfera disegnata dall?articolo 12 comma 2 della legge finanziaria 448/01, che ha sostituito l?articolo 2 del decreto legislativo 546/02, perché essa riguarda le controversie ?aventi ad oggetto i tributi?, e quindi quelle che, con o senza impugnazione di atto dell?accertamento o della riscossione, attengono in via diretta ed immediata all?esistenza dell?obbligazione tributaria e la sua misura, né potendo considerarsi il fermo, ovviamente, una sanzione amministrativa, poiché esso non si correla ad alcuna violazione ed integra invece una misura cautelare; – che, prescindendo dalla questione, oggettivamente controvertibile, della perdurante efficacia ed applicabilità del il regolamento ministeriale di cui al decreto ministeriale 503/98, appaiono fondate ed assorbenti le censure di cui ai motivi sub 2 e 3; – che, riconosciuta la natura di provvedimento amministrativo del fermo, non può negarsene la discrezionalità, come è dato di evincere sin dalla lettera dell?articolo 86 comma 1 D.p.r. n.602/73, onde è indubitabile che esso debba essere motivato in modo congruo e specifico; motivazione che deve individuare le specifiche esigenze che giustificano l?adozione della misura cautelare in rapporto all?entità del credito tributario e a circostanze concrete, attinenti al debitore, atte a compromettere la garanzia del credito, e che nella specie esula del tutto; – che alla stregua delle osservazioni che precedono è evidente l?illegittimità del provvedimento di fermo amministrativo impugnato che va di conseguenza annullato, salvi i successivi adempimenti della società intimata in ordine alla cancellazione dell?iscrizione; – che quanto alla domanda risarcitoria relativa al c.d. danno esistenziale, dopo una tormentata chiarificazione giurisprudenziale sui tratti differenziali di questo dal danno biologico e dal danno morale di cui all?articolo 2059 c.c., può ritenersi acclarato che tale tipologia di danno, non per caso a volte ricondotto alla definizione di danno morale civile sulla falsariga del modello francese del dommage moral, si ricollega alle compromissioni peggiorative della sfera esistenziale del danneggiato, in una variegata gamma casistica che può ricondursi ad unità nella considerazione che esso attiene, trovando sempre titolo nella regola generale della responsabilità civile ex articolo 2043 Cc, a quei danni «?che almeno potenzialmente ostacolano le attività realizzatrici della persona umana» (Cassazione, 7713/00) e che quindi si ricollegano a posizioni costituzionalmente tutelate, ed in specie (ma non solo) all?articolo 2 della Costituzione; – che non può dubitarsi, in linea generale, che anche l?emanazione di provvedimenti illegittimi da parte di amministrazioni pubbliche o loro concessionari può introdurre profili di pregiudizio non esclusivamente patrimoniali, e quindi, quando incidenti su posizioni costituzionalmente tutelate e compressive delle medesime possa dar luogo a responsabilità risarcitoria di natura extracontrattuale in riferimento al cosiddetto danno esistenziale; – che però, quando il danno esistenziale discenda dalla lesione di interessi patrimoniali, come nel caso di specie, in cui è riconducibile alla temporanea privazione della disponibilità dell?autovettura, e quindi da una restrizione della sfera di godimento del bene mobile registrato, e a differenza delle lesioni dirette alla personalità (sfera dell?onore e reputazione, riservatezza, libertà personale), deve revocarsi in dubbio che possa ricorrersi a criteri di tipo presuntivo, dovendo in altri termini provarsi, a cura del danneggiato, i disagi e le menomate occasioni di svolgimento della sua personalità connesse alla privazione dell?autovettura (utilizzazione di altri mezzi anche a titolo di trasporto gratuito, omessa realizzazione di occasioni di vita quali viaggi, incontri, attività di socializzazione in generale); – che nel caso di specie esula del tutto la prova di tali disagi e menomate occasioni di svolgimento della personalità, ovvero della concreta incidenza del fermo amministrativo dell?autovettura sulla sfera esistenziale del ricorrente, nei sensi sopra indicati; – che pertanto la domanda risarcitoria deve essere respinta; Quanto alle spese, esse si liquidano come da dispositivo secondo la soccombenza. P.Q.M. Il T.a.r. per la Puglia – sede di Bari – sezione prima, così provvede sul ricorso in epigrafe n. 1000 del 2003: 1) accoglie il ricorso e per l?effetto annulla il provvedimento di fermo amministrativo dell?autovettura Renault Kangoo 1100 tg. BA368HD, disposto dalla Sesit Puglia spa il 14 febbraio 2003, mediante iscrizione del fermo nel pubblico registro automobilistico di Bari, salvi i successivi adempimenti della società intimata in ordine alla cancellazione dell?iscrizione; 2) rigetta la domanda di risarcimento del danno esistenziale; 3) condanna la società Sesit Puglia spa, con sede in Bari, in persona del suo Presidente pro tempore, alla rifusione in favore del ricorrente delle spese ed onorari del giudizio liquidati in complessivi ? 2.500,00 (duemilacinquecento/00); Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall?Autorità amministrativa.