REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE IN MADDALONI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Maddaloni, dott. Alfonso di Nuzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° **/04 R.G. trattenuta in decisione il ** 2004, avente ad oggetto <>, vertente
TRA
**, rappresentato e difeso per procura in margine allatto di citazione, dallavv. Antonio Spallieri, col quale elettivamente domicilia in Maddaloni alla via Cucciarella 104 (p.co Alceda), attore
CONTRO
Telecom Italia S.p.A., in persona del procuratore speciale avv. Vittorio Fusco, rappresentato e difeso, per procura in margine alla comparsa costitutiva dallavv. ** e con questi elettivamente domiciliato in ** alla via **, convenuto.
CONCLUSIONI RAPPRESENTATE DALLE PARTI
Per lattore: accoglimento della domanda e per leffetto condannare la società convenuta al pagamento della somma di 18,61 o alla somma che stabilirà il Giudicante, oltre interessi dalla mora al soddisfo, nel limite dellesenzione fiscale. Vittoria di spese con attribuzione.
Per il convenuto Telecom Italia S.p.A.: rigetto della domanda. Vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il ** 2004 alla convenuta Telecom Italia S.p.A. lattore assume: – dessere titolare di contratto dutenza telefonica, convenuto con la società convenuta, contraddistinto dal numero telefonico 0823407696; – che lart. 21, comma 8o, della legge 633/72 prevede che le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti non possono formare oggetto di addebito; – che il convenuto gestore telefonico contravvenendo a tale divieto, nel corso degli ultimi dieci anni ha addebitato allattore, ogni bimestre, la somma di 0,31; – che complessivamente la somma indebitamente incassata dalla Telecom Italia S.p.A. ammonta a 18,31 della quale ne chiede la restituzione in via giudiziale, essendo risultato vano il tentativo di bonario componimento. Tanto premesso, lattore citava innanzi a questo Ufficio Giudiziario il Telecom Italia S.p.A., nella persona del legale rappresentante pro tempore, onde ottenerne la condanna alla restituzione della somma di 18,31 oltre interessi.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in udienza Telecom Italia S.p.A., la quale contestata la domanda, che ritiene inammissibile e improcedibile – e sottolineata la dimensione collettiva delle pretese dellistante e la loro incidenza sullassetto economico di Telecom Italia S.p.A. – eccepiva altresì: il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario per affermare, invece, la giurisdizione tributaria; limprocedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione; linesistenza di una previsione di legge che pone le spese di spedizione postale a carico di chi emette la fattura.
Incardinato il giudizio, le parti comparivano alludienza di scadenza del ** 2004 ognuna riportandosi alle proprie ragioni. Attesa la natura documentale della causa, sullaccordo dei procuratori, il Giudice rinviava per conclusioni e discussione alludienza del ** successivo allorquando, sulle conclusioni delle parti e previa discussione, la causa è stata trattenuta in decisione con termine per memorie conclusionali fino al ** 2004, tempestivamente depositate dai procuratori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In limine litis. Va premesso, anzitutto, che non è stato possibile, per lindisponibilità delle parti in causa, addivenire alla conciliazione della lite.
Va precisato, poi, che attenendo la causa a rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui allart. 1342 C.C., la causa è decisa secondo diritto (art. 113, II comma, C.P.C.).
1. Sulla questione delladdebito delle spese postali. Sulla competenza del G.A.
La questione necessita duna breve disamina.
Nel 1984 un apposito DPR (il n. 523 del 13 agosto 1984, in Supp. Ord. alla Gazz. Uff. n. 239 del 30 agosto 1984) ha concesso in esclusiva ovvero, in monopolio – alla SIP (allepoca unico gestore telefonico in Italia) linstallazione e limpianto di telecomunicazioni in ambito nazionale ad uso pubblico, secondo le modalità e limitazioni contenute in una convenzione (approvata allart. 6 della stessa legge) stipulata con lallora Ministero delle Poste e Telecomunicazioni che allart. 53 conferiva al concessionario – cioè la SIP il potere di riscuotere direttamente i corrispettivi dei servizi resi agli abbonati mediante bollette periodiche, addebitando le sole spese postali nella misura prevista per le fatture commerciali aperte e salva la facoltà per gli abbonati di ritirare le bollette di pagamento presso gli uffici della SIP senzaltro addebito di spese.
La durata della concessione, per espressa disposizione del I comma dellart. 5 del richiamato DPR, fu stabilita in <>. Ma già prima della scadenza il settore telefonico italiano è stato, come suol dirsi, privatizzato.
Con D.P.R. del 19 settembre 1997 n. 318, infatti, lo Stato Italiano ha recepito le direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, emanando norme che assicureranno, dal 1° gennaio 1998, la piena liberalizzazione del settore anche per quanto riguarda la telefonia di base.
Il processo di riorganizzazione delle telecomunicazioni italiane, compiutosi definitivamente negli anni novanta con la piena attuazione delle direttive dell’Unione Europea (dal 1998, infatti, i servizi di telecomunicazione a utenza privata e non, possono essere forniti sia da aziende italiane che straniere), ha determinando una profonda modifica del comparto della telefonia contrassegnata dalla fine del monopolio di Stato e dallingresso di nuovi operatori sul mercato (art. 2 lett. a, DPR 318/97) tra i quali Telecom Italia S.p.A., nella quale è confluita, insieme ad altre società del settore telecomunicazioni, la SIP (il cui capitale sociale, infatti, era posseduto direttamente o indirettamente dallI.R.I., come specifica il DPR 523/84).
La Convenzione del 1984 (non allegata agli atti ma soltanto) richiamata da Telecom Italia S.p.A. a sostegno della sua linea difensiva, insomma, può dirsi decaduta di fatto con la soppressione del regime di concessione in monopolio che ha introdotto, nel sistema economico italiano, una situazione di libero mercato con il rilascio di licenze per la fornitura del servizio telefonico; ma anche in punto di diritto quella convenzione è inapplicabile per intervenuta decadenza.
Lart. 5 del DPR 523/84 dispone, infatti, che la concessione alla SIP (oggi Telecom Italia S.p.A.) ha durata di venti anni decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. Ebbene, siccome quella legge è stata è pubblicata il 30 agosto del 1984, essa è decaduta ex lege il 2 settembre del 2004, e la decadenza della legge trascina con se, e non potrebbessere altrimenti, la convenzione del 1984 formante lallegato 1 a quella legge.
Ma il DPR 523/84 era già decaduto con lintroduzione nellordinamento giuridico del DPR 318/97, che nelle norme finali allart. 21 testualmente dispone: <<1. Il presente regolamento lascia impregiudicate: a) le norme specifiche già adottate in materia di diffusione di programmi audiovisivi destinati al pubblico nonchè del relativo contenuto; b) le misure adottate in materia di difesa e per motivi di pubblico interesse, segnatamente in relazione alla moralità pubblica, alla pubblica sicurezza, ivi comprese le indagini sulle attività criminali, e all'ordine pubblico; c) le disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali ed in particolare la disciplina di cui alle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e n. 676, nonchè le attribuzioni demandate al Garante per la protezione dei dati personali anche riguardo alla tematica della sicurezza. 2. Salvo quanto espressamente disposto dal presente regolamento, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di telecomunicazioni. Continuano in particolare ad applicarsi, per le finalità di cui all'art. 6, commi 20 e 21, e fino a diverso provvedimento dell'Autorità, le disposizioni di cui all'art. 188 del codice postale.>>.
Va da sé che non avendo il legislatore del 97 espressamente fatto salvo il DPR 523/84, questa legge deve ritenersi implicitamente abrogata dalle nuove e successive disposizioni legislative, e che essendo abrogate le fonti normative che prevedono limputazione della spesa, è esclusa la competenza del Giudice Amministrativo. Leccezione in questo senso spiegata da Telecom Italia S.p.A., pertanto, è respinta.
2. Sulla pretesa giurisdizione del Giudice Tributario.
Devessere respinta laltra eccezione di difetto di giurisdizione spiegata dalla convenuta Telecom Italia S.p.A.
La convenuta la sostiene motivandola ai sensi dell’art. 2 (primo periodo) del dec. lgs. n. 546/1992, secondo il quale <>.
Preposto che a pag. 7 della comparsa costitutiva la stessa società convenuta riconosce che le spese postali sono eventuali e non rispondono a logiche e ad obiettivi tributari, sta di fatto che parte attrice non contesta il pagamento di un tributo, bensì invoca la restituzione di somme ingiustamente addebitate e pertanto percepite indebitamente dalla convenuta a titolo di spese di spedizione di fatture nonostante il divieto dettato dellart. 21, comma 8, della legge 633/72.
La competenza, pertanto, è senzaltro del G.O. e, sotto il profilo del valore e territorio, di questo Giudice di Pace.
3. Sulla procedibilità della domanda.
Un’altra questione posta in sede di eccezioni preliminari è quella concernente la procedibilità della domanda in funzione del mancato preventivo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla Delibera AGCOM n. 182102/CONS, secondo la quale gli utenti singoli o associati, ovvero gli organi di telecomunicazioni, che lamentano la violazione di un proprio diritto o interesse protetti da un accordo di diritto privato o dalla norma in materia di telecomunicazioni attribuite alla competenza dell’autorità e che intendono agire in giudizio, sono tenuti a promuovere preventivamente un tentativo di conciliazione dinanzi al CORECOM competente per territorio.
Leccezione non può essere accolta. Questa normativa non può trovare applicazione nella fattispecie in esame perché il tentativo obbligatorio di conciliazione, norma speciale insuscettibile d’interpretazione estensiva, è circoscritto alle controversie aventi ad oggetto diritti tutelati da accordi di diritto privato o da norme in materia di telecomunicazioni, non per la tutela di un diritto soggettivo protetto da una norma di legge (nella specie, lart. 21, D.P.R. n. 633/1972 e lart. 2041 C.C.).
4. Nel merito. Sulla portata dellart. 21 del DPR 633/72.
Se su un punto entrambe le parti concordano è sulla norma dellultimo capoverso dellart. 21 del DPR 633/72, come sostituito dall’art. 1, del DPR 24/79, secondo il quale <>; ovviamente, diverse sono le rispettive interpretazioni.
La difesa di Telecom Italia S.p.A. spende molte argomentazioni per sostenere la differenza, che a suo parere sussiste, tra lemissione della fattura e la sua spedizione; a suo avviso, infatti, emettere una fattura non vuol dire spedirla. Ma i ragionamenti della convenuta degradano di fronte alleffettività della legge.
Recita testualmente il primo comma del richiamato articolo: <>.
Emissione e spedizione, ebbene, non sono atti tra loro distinti ma fatti dello stesso procedimento rientranti in quegli adempimenti e formalità che, per espressa volontà del legislatore, non possono formare oggetto daddebito a qualsiasi titolo.
Ma anche a voler ammettere – in via del tutto ipotetica – una qualche fondatezza alle tesi esposte in merito dalla convenuta società, sopravviene comunque imprescindibile lart. 12 delle preleggi al C.C. per il quale <>, che nel caso di specie (lintenzione del legislatore, cioè) appare mossa soltanto dallintento di tener esente chi riceve una fattura dalle spese di spedizione della stessa, anche se questo comporta costi elevati, come tiene ad evidenziare la difesa di Telecom Italia S.p.A.
Ma insiste la difesa di Telecom Italia S.p.A.: perché mai il legislatore dovrebbe impedire il recupero delle spese di spedizione attraverso laddebito al destinatario?
Sui motivi che hanno determinato il legislatore a non prevedere espressamente la possibilità per il professionista di recuperare le spese di spedizione della fattura non è dato a questo Giudice rispondere o supporre. E un fatto, però, che nessuna norma (e nessuna ne richiama la società convenuta) legittima laddebito delle spese di spedizione, e ubi lex voluit, dixit.
5. Sulle pattuizioni contrattuali tra il convenuto gestore telefonico e lutente.
Sostiene la difesa di parte convenuta che lattore nel sottoscrivere il contratto di utenza, ha accettato l’onere di sopportare le spese postali in virtù di espressa pattuizione contrattuale.
Circa il richiamo della società convenuta al noto art. 14 delle Condizioni generali dabbonamento, deve obiettarsi che questa clausola è inserita in un contratto di massa imposto dall’imprenditore commerciale all’utente consumatore che è privo di ogni diritto nella contrattazione; la condizione perciò è inefficace ai sensi dellart. 1469 quinquies n. 3 C.C. costituendo una clausola vessatoria. La specifica pattuizione, quindi, deve intendersi nulla ai fini della decisione, e la relativa eccezione respinta.
6. Sulla scelta delle parti del servizio postale.
Argomenta la società convenuta (pag. 7 della comparsa) che <>.
La deduzione non risponde alla verità dei fatti così comemergono dallesame di questo Giudice.
Da nessuna parte, infatti, è consentito evincere che le parti hanno liberamente scelto davvalersi del servizio postale per il recapito delle bollette di pagamento; anzi, tuttaltro!
Stando a quanto ne riporta la società convenuta nella comparsa costitutiva, linvocato art. 53 della Convenzione dell84 prevedeva si che la riscossione del servizio fruito dallabbonato potesse avvenire tramite bollette di pagamento spedite al suo domicilio tramite il servizio postale, ma anche che labbonato poteva ritirare la bolletta presso gli uffici della società senza addebiti di spese.
Evidentemente la società convenuta intende quellarticolo soltanto in ragione della sua convenienza, perché che da molto tempo non esistono più uffici della società presso cui gli utenti possono ritirare la bolletta di pagamento senzaltri addebiti, e la sola considerazione di questa circostanza oggettiva vale ad escludere qualsivoglia pretesa scelta concordata tra il gestore e lutente di recapito della bolletta di pagamento tramite il servizio postale con conseguente addebito di spese, oltre a rappresentare, per altro verso nientaffatto trascurabile, la pratica negazione di un diritto dellutente costretto a sopportare addebiti ingiusti ed illegittimi.
7. Sul quantum richiesto dallattore.
Addebitando le imputate spese di spedizione, comprovate dallattore mediante allegazione delle bollette di pagamento, Telecom Italia S.p.A. ha realizzato un illecito arricchimento che legittima il diritto dellistante dottenere la ripetizione di quanto indebitamente pagato, quantificato in domanda nella misura di 18,60 maggiorata dagli interessi legali a far tempo dalla mora sino alleffettivo soddisfo.
Sulla somma pretesa dallattore, però, questo Giudice non concorda.
Il DPR 523/84 è stato abrogato nel 1997 con lintroduzione del DPR n. 318 che data 22 settembre; dunque soltanto da quellanno, calcolata la vacatio legis, può decorrere a carico della società convenuta lobbligo di ripetizione delle somme indebitamente percepite.
Ciò posto, non può liquidarsi allattore la somma di 18,61 giacchè questa si pretente con riferimento allintero termine di prescrizione (10 anni) mentre il suo diritto decorre dallultimo bimestre dellanno 1997 sino ad oggi.
Pertanto, si riconosce allattore il diritto a vedersi rimborsato da Telecom Italia S.p.A. le spese di spedizione ingiustamente addebitategli, ma dallultimo bimestre 1997 sino ad oggi, liquidandogli complessivamente la somma di 13,33.
Sulla somma così liquidata graveranno gli interessi legali dalla mora sino alleffettivo soddisfo.
8. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
il Giudice di Pace di Maddaloni, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
in via preliminare
r e s p i n g e
respinge le eccezioni preliminari della convenuta Telecom Italia S.p.A.;
nel merito
a c c o g l i e
parzialmente la domanda di ** e per leffetto
c o n d a n n a
Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio legale dellavv. ** in ** alla via **, a pagare allattore la somma di 13,33 oltre interessi legali dalla mora alleffettivo saldo, in uno alla refusione delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi 150,00 di cui 75,00 per diritti, 75,00 per onorario, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore che ne fa espressa richiesta.
Sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso in Maddaloni il 20 dicembre 2004
IL GIUDICE DI PACE
(dott. Alfonso di Nuzzo)
Sentenza pubblicata in data 29 dicembre 2004
IL CANCELLIERE
(Antonio Perrone)
fonte: www.ricercagiuridica.com