REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO nella persona del dott. Martino Giacovelli, ha pronunciato la seguente REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO nella persona del dott. Martino Giacovelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta in prima istanza al R.G. n. 4189/05 avente per oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa a seguito di violazione al CDS del Comune di C. promossa da: F. N. nato a Taranto il 08.09.1954 e residente in Statte alla Via Bainsiza n. Opponente-ricorrente CONTRO COMUNE DI C. in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in Crispiano, alla Via Foggia n. 8, presso e nello studio dell’avv. E. L. F., che lo rappresenta e difende, in forza di mandato a margine della comparsa di costituzione, giusta delibera della Giunta Comunale n. 33 del 03.03.2005, in atti, opposto- resistente Conclusioni per l’opponente: ” Voglia il Giudice di Pace di Taranto annullare il citato verbale in quanto illegittimo e privo di ogni fondamento; chiede inoltre la sospensione del procedimento amministrativo previsto dall’art. 180/8° nonché l’emissione di tutti i conseguenti provvedimenti che codesto ufficio del Giudice di Pace riterrà, opportuno emettere.” Conclusioni per il Comune opposto: “..Si chiede, pertanto, essendo evidente la legittimità dell’operato degli agenti accertatori e la conformità dell’apparecchiatura utilizzata alla normativa vigente, il rigetto dell’avversa opposizione in quanto inammissibile, improponibile e/o improcedibile e, comunque, infondata per le argomentazioni esposte in fatto e diritto. Si chiede, infine, in caso di accoglimento della presente che il Giudice di Pace voglia condannare il ricorrente alle spese di lite in favore del sottoscritto difensore antistatario.” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto depositato il 14.05.2005 il sig. F. N. impugnava il verbale n. 000055/V/05 redatto in data 05.02.2005 dal Comando Polizia Municipale di C., per la presunta violazione dell’art. 142 comma 9° del Codice della Strada, commessa dal conducente del veicolo targato CJ…AR di proprietà dell’opponente, avvenuta in data 28.01.2005, alle ore 20.02 sulla SP 48 al Km 4,100 nel Comune di C., essendo stata rilevata una velocità di 97 Km/h, ridotta a 92 Km/h ( – 5 % di tolleranza) con un eccesso di 42 Km/h, rispetto al limite di 50 Km/h. Nel verbale era detto che la contestazione immediata non aveva avuto luogo, poiché: ” 1} L’accertamento era stato effettuato nelle ore serali a mezzo autovelox 104/c2,di proprietà del Comune regolarmente presidiato……, ma che consentiva la determinazione dell’illecito solo ad avvenuto transito del veicolo, per cui nell’impossibilità di essere fermato nei tempi e nei modi regolamentari.” 2} L’accertamento era avvenuto in ore serali, con l’ausilio di apposito “flash”, per cui gli accertatori erano stati impossibilitati a riconoscere il tipo di veicolo a causa della scarsa visibilità e di conseguenza a segnalarlo ad eventuale pattuglia a valle che, in ogni caso avrebbe dovuto operare al buio creando pericolo per la circolazione veicolare e la sicurezza di utenti della strada…” L’opponente assumeva nel ricorso, anzitutto, l’evidente contradditorietà inserita nel verbale, poiché, mentre nel punto 1) si asseriva che l’apparecchiatura consentiva la determinazione dell’illecito a transito avvenuto, comportante l’impossibilità, di essere fermato nei tempi e modi regolamentari, nel punto 2) si spiegava cosa si sarebbe dovuto fare per consentire la contestazione immediata. In particolare, aggiungeva nel ricorso il sig. F., 1’autovelox 104/c-2 segnalava agli operatori sul display e tramite avviso sonoro la velocità accertata quando il veicolo si fosse trovato davanti all’apparecchiatura, per cui un’altra pattuglia, posta nelle vicinanze, subito dopo avrebbe potuto intimare l’alt al veicolo lanciato, tra l’altro, ad una velocità non elevatissima. Tutto ciò non era stato fatto, non solo, ma non era stato predisposto nemmeno il servizio per attuare tali modalità di contestazione, a dimostrazione che la Polizia Municipale di C. non aveva voluto a priori contestare immediatamente le infrazioni. Inoltre, proseguiva l’opponente, il suddetto comportamento della P.M. era in palese contrasto con la legge 168/2002, disciplinante l’attività di controllo, anche remoto, del traffico, finalizzata all’accertamento degli illeciti di cui all’art.142 e 148 C.d.S., legittimando la contestazione differita delle violazioni rilevate con dispositivi ed i mezzi tecnici in argomento, solo quando, sulla base di una valutazione preventiva del Prefetto, il tratto di strada avesse manifestato un alto tasso di incidentalità ed anche in presenza di una conformazione plano-altimetrica, o per altre caratteristiche strutturali. Fissata l’udienza di comparizione del 28.07.2005, il Comune di C. si costituiva tramite il nominato difensore, depositando comparsa di risposta, con allegata la documentazione ex art. 23 L.689/81, comprendente la copia dei seguenti documenti: delibera di G.M. n. 33 del 03.03.05; decreto del Prefetto in data 04.11.2002; verbale di accertamento; contratto di acquisto “autovelox 104/C-2; estratto del libretto di manutenzione limitato al solo certificato di collaudo in data 27.10.2004, eseguito dalla stessa ditta fornitrice; copia della Circolare del ministero dell’Interno del 30/06/2005 sulle verifiche. L’opponente, comparso personalmente alla suddetta udienza, riportandosi al ricorso, eccepiva la mancata taratura dell’apparecchiatura utilizzata e la omessa produzione del rilievo fotografico effettuato. Il difensore dell’Ente precisava in verbale di non accettare il contradditorio sui nuovi motivi ( mancato deposito della certificazione di taratura) e chiedendo termine per il deposito del rilevamento fotografico, precedentemente non allegato nella documentazione già depositata. Nella comparsa si precisava che riguardo ai motivi di opposizione era evidente che la nuova formulazione dell’art.201 del c.d.s non imponeva l’obbligo della contestazione immediata allorquando venissero utilizzate “apparecchiature che consentono la determinazione dell’illecito ad avvenuto transito del veicolo”; l’Autovelox 104/C2 rientrava appunto tra le apparecchiature elettroniche che consentono la determinazione solo ad avvenuto transito del veicolo e conseguentemente nessuna irregolarità era avvenuta da parte degli organi di Polizia Municipale. La Suprema Corte di Cassazione, inoltre, aveva affermato, con sentenza del 17.02.2004 n.3017 che: “…la mancata contestazione immediata della violazione in caso di eccesso di velocità non necessita di particolare motivazione nel caso che l’apparecchio non consenta la rilevazione dell’illecito prima del transito, precisando che…1’art.384 del regolamento di esecuzione del C.d.S. identifica, senza carattere di esaustività, alcuni casi di impossibilità di contestazione immediata, statuendo, in caso di accertamento della violazione a mezzo di apparecchiature di rilevamento della velocità, che deve considerarsi impossibile la rilevazione immediata nei casi in cui l’apparecchiatura consenta la determinazione dell’illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento, o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari. Ne deriva che, ove, l’apparecchiatura non consenta la determinazione dell’illecito se non dopo il transito del veicolo, é sempre consentita la contestazione successiva”. (Cassazione, sez. I civile, sentenza 17.02.2004 n.3017). In particolare, il tratto di strada interessato, continuava nella comparsa il difensore dell’Ente, era stato compreso tra quelli indicati dal decreto del Prefetto della Provincia di Taranto con decreto del 04/11/2002, con esonero della contestazione immediata. Rinviata la trattazione della causa all’udienza del 29.09.2005, le parti erano autorizzate al deposito di brevi note conclusive. Depositate due copie dei rilievi fotografici all’udienza del 29.09.2005 ( che venivano contestati dall’opponente), la discussione era rinviata all’udienza del 30.09.2005. A quest’ultima udienza, discussa la causa, vista la documentazione acquisita, l’opposizione era decisa ai sensi dell’art. 23 della legge n. 689/81, con lettura del dispositivo della sentenza a fine udienza e con riserva di motivazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso va parzialmente accolto per quanto di ragione. In via pregiudiziale e come premesse, é necessario fare qualche accenno per delineare il potere di questo giudice di esaminare con cognizione la legittimità e la fondatezza della pretesa della P.A., partendo dal primo atto di accertamento. L’art. 23 della legge n. 689 del 1981 consente al giudice delle opposizioni alle sanzioni amministrative uno specifico potere decisorio, che non può essere circoscritto alle richieste e deduzioni delle parti. In particolare, il giudice di Pace, presso il quale in diversi processi il cittadino può stare in giudizio senza l’assistenza del difensore, investito della competenza dell’opposizione alle sanzioni amministrative, deve considerare il sistema processuale speciale nel quale opera, il cui titolo ” Modifiche al sistema penale”, ha subito diverse modifiche, tra le quali ultima dovuta al D.to L.vo 30.12.1999, n. 507, relativo alla ” Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio.” Tutto ciò indica già un tipo di procedimento misto che assume le norme sia da quello penale, sia da quello amministrativo, sia da quello civile. Come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione: “L’opposizione all’ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa (che non ha natura di impugnazione dell’atto della p.a.) introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell’autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell’onere della prova (salvo il potere istruttorio attribuito al pretore dal comma 6 dell’art. 23 della legge), spettano, rispettivamente, alla p.a. ed all’opponente. Detta opposizione può, pertanto, consistere anche nella semplice contestazione della pretesa anzidetta e, una volta proposta, devolve al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della pretesa stessa, con l’ulteriore conseguenza che, in virtù del citato art. 23, il pretore ha il potere-dovere di esaminare l’intera vicenda, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale dell’atto, ma estesa – nell’ambito delle deduzioni delle parti, e consentendolo la materia – all’esame completo del merito della pretesa fatta valere con l’ingiunzione, onde stabilirne la eventuale (quand’anche parziale) fondatezza.” Preliminarmente, si rileva l’ammissibilità del presente ricorso, pur in assenza del versamento della cauzione, attesa l’intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato in data 05-08.04.2004 con sentenza n. 114 1’incostituzionalità dell’art. 204 bis del vigente CDS nella parte in cui imponeva il deposito di una cauzione. Il Comune di Crispiano, tramite il proprio difensore incaricato, ha puntualmente controdedotto tutto quanto eccepito dall’opponente nel proprio ricorso. Relativamente alla mancata contestazione immediata ed alla mancata istituzione della seconda pattuglia atta a fermare il conducente trasgressore, si osserva che tali eccezioni sono senz’altro da rigettare, poiché l’art. 200 del codice della strada, dispone che la contestazione immediata deve essere compiuta, ove sia possibile, mentre nel verbale di che trattasi sono state inserite due concrete ragioni per cui essa non é stata possibile, e cioé la circostanza delle “ore serali ” in cui é avvenuto il rilevamento e la determinazione dell’illecito solo contestualmente al transito. Ai sensi dell’articolo 201 del Codice della strada, qualora una violazione di una norma del Codice della strada non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve essere notificato, entro centocinquanta giorni dall’accertamento, al presunto trasgressore. L’istituzione della seconda pattuglia, non é soggetta in ogni caso al sindacato giurisdizionale, trattandosi di modalità di organizzazione del servizio di vigilanza da parte dell’autorità amministrativa (Cass. 22 giugno 2001, n. 8528; 25 maggio 2001, n. 7103, 29 marzo 2001, n. 4571). Inoltre, si aggiunge, che in base alle ultime modifiche legislative intervenute, la contestazione immediata può essere derogata in presenza principalmente di due condizioni: 1) che il tratto di strada sia compreso nel decreto del Prefetto tra quelli di esonero della contestazione immediata, 2) che la rilevazione della velocità sia effettuato con sistemi elettronici che consentono il rilievo dell’eccesso di velocità durante o dopo l’avvenuto transito. Nel caso di specie questi due requisiti sono ambedue presenti e concorrenti anche con la circostanza dell’avvenuto rilievo nelle ore serali ( ore 20,02 di gennaio), per cui ben giustificate e valide sono le motivazioni contenute in verbale per la mancata contestazione immediata, lamentata dal ricorrente. Relativamente alla dichiarazione all’udienza del 28.07.2005 di non accettazione del contradditorio da parte dell’Ente opposto, la stessa é irrilevante, poiché come accennato sopra l’art. 23 della legge n. 689/81, applicabile nel processo di opposizione a sanzione amministrativa, concede al giudice competente poteri istruttori che esorbitano da quelli di cui all’art. 112 del c.p.c., per cui il motivo seppure tanto nuovo eccepito dall’opponente é per l’Ufficio ammissibile. Di fondamentale rilevanza é la documentazione prodotta dal Comune opposto in merito all’attestazione della verifica della preventiva funzionalità dell’apparecchiatura utilizzata il giorno della presunta violazione, atteso che l’opponente ha eccepito l’esibizione del mancato certificato di taratura dell’apparecchio utilizzato, che risulta collaudato per manutenzione ordinaria dalla stessa ditta fornitrice in data 27.10.2004. Orbene, detta certificazione non può sostituire la taratura, ma consente di considerare lo strumento utilizzato con una buona attendibilità, seppure con risultanze non opponibile ai terzi. Si rileva, infatti, che la suddetta verifica eseguita dal produttore non é conforme al principio d’indipendenza dei laboratori preposti alla verifica sancito con DM. del 10/12/2001 del Ministero Attività Produttive. Al riguardo, si richiama preliminarmente il fondamentale principio di diritto, secondo il quale, quando si contesta una contravvenzione, sostenendo che l’apparecchiatura utilizzata può non essere perfettamente funzionante, è il resistente (e quindi la Pubblica Amministrazione) che deve portare la prova del corretto funzionamento, mediante il deposito di tutta la documentazione relativa al mezzo utilizzato (Cassazione civile, sez. I, 22 giugno 2001, n. 8515 (Accornero c. Pref. Genova) in Giust. civ. 2001, I,2350) La circolare ministeriale del 30.06.2005 prot. n. 300/1/43252/144/5/20/03 afferma che la legge 273/1991 non ha alcuna attinenza con gli apparecchi di misura della velocità. Si osserva a tal riguardo che la legge 273/91, all’art. 3- par. 1 Campioni Nazionali cita: ” I campioni nazionali delle unità di misura SI di base, supplementari e derivate, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, e successive modificazioni e integrazioni…), quindi parla di unità di misure di base e di quelle ” supplementari e derivate.” Tecnicamente si precisa che la grandezza “velocità” non è una unità di misura di base del SI (Sistema Internazionale), bensì è una grandezza derivata in quanto risulta calcolata dal rapporto Spazio / Tempo. Nell’elenco delle grandezze accreditabili o accreditate disponibile presso il SIT, oltre alle grandezze di base del SI, risultano presenti diverse grandezze, come per esempio quelle della ” Pressione, dell’Energia, della Tensione Elettrica, della Frequenza, e tante altre” nonché di grandezze non espressamente indicate come grandezze derivate dal D.M. 30 Novembre 1993 n. 591 (ad esempio. Radianza Spettrale, Impulso Atmosferico, Accelerazione, Potenza Ottica, ed altre). In Italia risulta possibile, a norma di legge (273/91), l’accreditamento di Centri SIT per la taratura di misuratori di velocità, essendo ciò confermato da recenti lettere della Segreteria del SIT dove é precisato.”si dichiara altresì che il SIT ha la disponibilità e la capacità di accreditare tali laboratori” Si aggiunge, inoltre, che il vigente 8° comma dell’art. 192 (art. 45 C.s) del D.P.R. 16/12/1992 n.495, (Omologazione ed approvazione,) prevede: ” Il fabbricante assume la responsabilità del prodotto commercializzato sulla conformità al prototipo depositato e si impegna a far effettuare i controlli di conformità che sono disposti dall’Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale.” A tal riguardo, nel caso di specie si rileva che nessuna certificazione di conformità dello strumento utilizzato di che trattasi risulta esibito dal Comune opposto. Per quanto sopra, e con riferimento al complesso delle norme tecniche e giuridiche schematicamente sopra richiamate, in tema di determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità, non possono essere considerate fonti di prova inoppugnabili le risultanze dell’apparecchiatura utilizzata da parte del Comune nel caso di specie, poiché di detto strumento ne é stato omologato solo il prototipo, ma è necessario che tali risultanze siano riferibili ad uno strumento, che oltre ad essere “omologato”, sia specificatamente tarato, al fine di eliminare qualsiasi dubbio sulla certezza e sull’attendibilità scientifica della misurazione effettuata. Ciò in quanto, all’attualità é di fondamentale rilevanza che l’apparecchiatura utilizzata sia rigorosamente di una piena e completa attendibilità, onde evitarne l’applicazione errata o il suo discostamento dalla tolleranza ufficialmente imposta con l’omologazione, considerate le gravi conseguenze negative a carico del presunto trasgressore. Si ripete, soltanto la “taratura” specifica dello strumento utilizzato, dal punto di vista tecnico consente di accertare scientificamente se lo strumento ha funzionato regolarmente o se era affetto da tutta una serie di errori anche di tipo sistematico. Lo stesso Ministero delle Infrastrutture e T. in sede di emissione del decreto di omologazione dell’autovelox 104/C2 in data 16.05.2005 n. 1123, ha imposto all’art. 4 l’obbligo di taratura almeno annuale, seppure limitato alle apparecchiature utilizzate in modalità ” fissa” e senza la specificazione dell’Istituzione competente a tali controlli. Per non onerare di una gravosa e costosa consulenza tecnica d’ufficio a carico delle parti e per motivi di economia processuale, sarebbe stato necessario il deposito di una regolare certificazione formale di taratura, che dal punto di vista tecnico avrebbe consentito di accertare scientificamente se lo strumento funziona regolarmente o se è affetto da tutta una serie di errori, anche di tipo sistematico. In mancanza di tale certificazione di taratura, permane la situazione di minima incertezza sulla attendibilità delle risultanze del misuratore ” Autovelox 104/C-2″, matricola n.902886 e CPU ( tastiera) 900662, utilizzato nel caso di specie, seppure tale incertezza risulta molto ridotta in seguito all’avvenuto collaudo in data 27.10.04 ( circa tre mesi prima del rilevamento de quo) da parte della stessa ditta costruttrice ” S. S.”, collaudo che seppure non sia munito del requisito di terzietà é, quantomeno, nel caso di specie, tecnicamente più garantista del risultato del rilevamento effettuato. Pertanto, la violazione di cui al verbale impugnato, atteso che supera solo di 2 Km/h la velocità di 40 Km/h, può essere derubricata per le considerazioni sopra esposte, dall’art. 142 comma 9° all’art. 142 comma 8°, ritenendo per giusti motivi di applicare il doppio del minimo della sanzione conseguente alla violazione dell’art. 142 comma 8° del C.d.S, considerato che la violazione risulta commessa nelle ore serali. In ossequio a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 27, depositata in Cancelleria il 24 gennaio 2005, laddove ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, nella parte in cui assoggetta il proprietario del veicolo alla decurtazione dei punti della patente, quando ometta di comunicare all’Autorità amministrativa procedente le generalità del conducente che abbia commesso l’infrazione alle regole della circolazione stradale, non si ritiene applicabile alcuna decurtazione dei punti dalla patente di guida del sig. F. N. avendo dichiarato lo stesso di non essere stato conducente dell’autovettura in occasione della trasgressione. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di processo, . P.Q.M. il giudice di Pace di Taranto,definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal sig. F. N. e depositato il 14.05.2005, avverso il verbale di contestazione n. 000055/V/05 in data 28.01.2005, così decide: 1) accoglie per quanto di ragione il ricorso avverso il verbale di contestazione n. 000055/V/05, n. reg. 000055/05 relativo alla violazione in data 28.01.2005, redatto in data 03.02.2005 dalla Polizia Municipale di C., derubricando la violazione contestata dal 9° comma all’8° comma dell’art. 142 del CDS; 2) conferma l’esigibilità della sanzione al doppio del minimo edittale, previsto dall’8° comma dell’art. 142 del CDS; 3) non ritiene applicabile la sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente del ricorrente; 4) compensa tra le parti le spese processuali. Così deciso a Taranto il 30.09.2005 Il Giudice di Pace ( dott. Martino Giacovelli)