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Aggiornamento carta di circolazione e certificato di proprietà

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice di Pace di Taranto, dr. Martino Giacovelli, ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento di 1° grado, iscritto al n° R. G. 5196/2004, avente ad oggetto: Opposizione a verbale di contestazione per infrazioni alle norme del C.d.S. per l’importo complessivo di ? 585,77, promossa da: A. Rosa, nata a Taranto il 28.06.1959 ed ivi residente alla Via Friuli nr. 7, elettivamente domiciliata in Taranto alla Via Duca degli Abruzzi n. 56 presso e nello studio dell’avv. Emanuele C. e Maria Rina D. N.che la rappresentano e difendono in virtù di procura a margine del ricorso ricorrente contro COMUNE DI T., in p.l.r.p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro G. ed elettivamente domiciliato alla Via Umbria n. in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione resistente Conclusioni per l’opponente: “… il Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, Voglia: a) In via principale, nel merito, dichiarare illegittimo l’accertamento effettuato e conseguentemente annullare il verbale n.S4S98 Reg. Contravvenzioni 1311/2004, rendendolo inesigibile e privo di effetti giuridici conseguenti; b) Ordinare la cancellazione dei dati immessi nel CED – SDI; c) Condannare il Comune di T. a1 pagamento delle spese e competenze di lite; d) In via estremamente subordinata, ove il Giudice dovesse confermare la contestazione di cui al citato verbale, si chiede che lo stesso con i poteri che la legge gli consente confermi l’ammontare della sanzione pecuniaria in misura ridotta, senza l’applicazione di ulteriori spese e sanzioni. Con riserva di effettuare il versamento della cauzione in base all’art. 204 bvis della Legge 1.8.03 n. 214 di conversione del D.L. 151/2003, ritenendolo illegittimo perché viola gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione Italiana. Dette conclusioni erano definitivamente precisate all’udienza del 28.10.04 in: “Si chiede in via principale che vengano dichiarate ammissibili e fondate le domande dell’attrice e tutte le sue richieste relative all’annullamento del verbale n.S4598 Reg. Contravv. 1311/2004, nonché la condanna del convenuto al pagamento delle spese legali, ordinando la cancellazione dei dati immessi nel CED-SDI. In via subordinata, ove il giudice dovesse confermare la contestazione di cui al citato verbale, si chiede che lo stesso, con i poteri che la legge gli consente, confermi l’ammontare della sanzione in misura ridotta, senza l’applicazione di ulteriori spese e/o sanzioni.” Conclusioni per il Comune opposto: ” Si conclude per il rigetto dell’avverso ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto depositato il giorno 20 maggio 2004 la sig.ra A. Rosa impugnava il verbale di accertamento n. 54598 Reg. Contravv. 1311/2004 elevato dal Comando dei Vigili Urbani di T. in data 24.01.2004, in Ufficio P.M., e notificato alla ricorrente in data 26.03.2004, a mezzo del servizio postale a seguito di violazione dell’art. 94 comma 2° e 3° del C.d.S., poiché ” il giorno 24.1.2004, alle ore 18,40, in T., località Ufficio- C.E.D., Piazzale Dante n. 9, non ottemperava all’obbligo di comunicare al D.T.T, entro 60 giorni dall’acquisto l’avvenuto trasferimento di proprietà dell’autoveicolo “Ford Fiesta”, targato TA… La violazione era stata accertata a seguito della ricezione dell’istanza del precedente proprietario C. Gaetano, prodotta il 5.1.2004 prot. 58 presso il Comando della Polizia Municipale di T. La ricorrente deduceva diversi motivi di nullità, tra i quali, anzitutto, la violazione dell’art. 3 comma 4° L.241/90 , poiché il verbale di contestazione doveva essere conforme al modello approvato e, se redatto con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati, avrebbe dovuto riportare le stesse indicazioni contenute nel modello. Nel verbale di contestazione notificato dall’organo accertatore erano stati omessi diversi dati, elementi ed indicazioni, perentoriamente richiesti a difesa del cittadino, determinandone di conseguenza la illegittimità. Inoltre nell’accertamento di violazione non vi era l’indicazione del minimo e del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione dell’ art. 94 comma 2° e 3° del C. d. S. Dalla ricorrente era eccepita, infine, la nullità del verbale di accertamento della violazione per difetto dì notifica, non essendo stata redatta la relata di notifica, non emergendo conseguentemente dalla medesima l’individuazione dell’agente che avesse effettuato la spedizione ( richiamandosi la sentenza della Cass. Civ. Sez. I, 12/8/92 n. 9544: ” In tema di sanzioni amministrative, la notificazione degli estremi dell’infrazione effettuata da un funzionario dell’amministrazione che l’ha accertata, come consentito dall’art. 14, comma 4, Legge 24.11.1981 n. 689, comporta l’osservanza di tutti gli adempimenti prescritti dal c.p.c. – a mezzo del servizio postale l’agente notificatore è onerato dagli adempimenti relativi, costituiti dalla redazione della relazione di notifica sìa sull’originale dell’atto, sia sulla copia da notificare, con menzione, in entrambe, dell’Ufficio Postale per mezzo del quale viene spedita la copia del destinatario in plico raccomandato con avviso di ricevimento, da allegare all’originale. Infatti, solo la relata dell’agente notifìcatore costituisce la prova della provenienza dell’atto da notificare dalla Pubblica Amministrazione all’ufficio postale e fornisce la certezza che nel plico spedito esisteva l’atto contenente la descrizione della violazione, mentre, in mancanza della relata pone l’Amministrazione nell’impossibilità di dimostrare la contestazione della violazione con conseguente estinzione del credito da sanzione amministrativa “. ) Nella fattispecie di che trattasi, nella copia notificata mancava del tutto la relata, sicchè la notifica dell’atto non poteva che essere dichiarata nulla. Inoltre, la ricorrente, essendosi affidata ad un’agenzia preposta a tali adempimenti, in buona fede, era convinta di aver ottemperato a tale obbligo. Venuta a conoscenza del mancato adempimento da parte dell’agenzia, subito aveva effettuato la comunicazione alla D:T.T. personalmente. All’udienza di comparizione del 6.10.2004, si costituiva per il Comune di T. il proprio difensore, che riportandosi alla comparsa di risposta depositata, sosteneva la infondatezza del ricorso proposto in quanto il suddetto verbale era assolutamente conforme a quanto prescritto dal CDS, come infondata era da ritenere anche l’eccezione sulla omessa relata di notifica in quanto il terzo comma dell’art.14 della legge 689/1981 prevedeva che per la notificazioni erano da applicare le disposizioni previste dalle leggi vigenti, e cioé con le modalità previste dal codice di procedura civile, pertanto ammissibile era anche la notifica a mezzo posta, per come eseguita. In particolare, nei casi di notifica a mezzo del servizio postale, la mancata redazione della relata di notifica del verbale e la mancanza della firma dell’agente/messo notificatore non poteva integrare gli estremi dell’inesistenza del verbale, essendo intervenute in tale materia le Sezioni Unite che avevano affermato il principio che l’omessa redazione della relata di notifica costituiva una mera irregolarità che non poteva inficiare la validità della notificazione medesima ( cfr. Cass. 20/12/1999 n. 14314, Cass. 25/10/1999 n.11949, Cass. 7/6/1999 n. 5559). Aggiungeva, altresì, il difensore del Comune che nel caso de quo l’atto indirizzato alla ricorrente ed al suo domicilio era stato regolarmente ricevuto e quindi aveva raggiunto lo scopo a cui era preordinato, pur in assenza della compilazione della relata di notifica. Nel merito, il Comune precisava che il verbale impugnato era da considerarsi legittimo anche nella sua elevazione, poiché da indagini esperite dal Comando di P.M., documentate in atti, gli stessi agenti avevano rilevato che la sig.ra A. non aveva provveduto alla comunicazione al D’I”I’ del trasferimento di proprietà a nulla rilevando in tale caso la buona fede della ricorrente, ed era proprio sulla base di ciò che era stato contestato alla stessa il verbale in argomento. Nell’udienza successiva, i difensori della ricorrente ribadivano che le due sentenze di Cassazione citate da controparte per sostenere la tesi della semplice irregolarità della notifica erano da considerarsi pronunce isolate, non seguite dalla recente giurisprudenza di merito.A tal fine depositavano sentenza del 12.03.2003 del G. di P. di Massa che, in un caso del tutto analogo a quello in esame, aveva accolto la tesi sostenuta dall’attore con la seguente motivazione: ” la notificazione del verbale di contestazione dell’infrazione è inficiato da vizi di nullità o inesistenza giuridica insanabile derivante dalla assoluta mancanza di certificazione delle operazioni di notificazione dell’atto in questione”. In secondo luogo, rilevante era da considerare la buona fede dell’attrice, che incompetente in materia di adempimenti, si era affidata ad un’agenzia per il trasferimento di proprietà dell’auto. Anche tale fattispecie, in tutto simile a quella decisa con sentenza del 27.11.99 dal Giudice di Pace di Pisa, era stata decisa in favore dell’attore, essendo stata ritenuta rilevante la sua buona fede di affidamento. Pertanto, vista la documentazione acquisita, sentite le parti all’udienza del 28.10.2004, discussa la causa, la stessa era decisa, con lettura del dispositivo della sentenza in udienza e con riserva di motivazione. MOTIVI DELLA DECISIONE L’opposizione è fondata e quindi va accolta per quanto di ragione. In via pregiudiziale e come premesse, qualche breve accenno é opportuno fare per delineare le facoltà di questo G.di P. di esaminare con piena cognizione la legittimità e la fondatezza della pretesa della P.A., partendo dall’atto di contestazione. L’art. 23 della legge n. 689 del 1981 consente al giudice delle opposizioni alle sanzioni amministrative una facoltà decisionale, che non può essere circoscritta esclusivamente alle richieste e deduzioni delle parti nell’ambito del principio processuale sancito dall’art. 112 del c.p.c. Invero, le norme del procedimento speciale applicabili sono prevalenti rispetto a quelle del processo ordinario. A ciò si aggiunge che presso il G.di P. (dove il cittadino spesso si presenta nel processo senza l’assistenza di un difensore qualificato), il procedimento deve tendere a conseguire un risultato giudiziale più rilevante sotto l’aspetto sostanziale, rispetto a quello formale, il tutto equilibrato dal buon senso. In particolare, il giudice investito della competenza dell’opposizione alle sanzioni amministrative, deve tener presente il sistema processuale speciale nel quale opera, la cui legge originaria dal titolo ” Modifiche al sistema penale”, ha subito diverse modificazioni, tra le quali ultima quella dovuta al Decreto L.vo in data 30.12.1999, n. 507, relativo alla ” Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio.” Tutta questa normativa prevista delinea un procedimento speciale che solo in mancanza di una propria norma espressa di previsione, rende applicabili le norme in parte da quello penale, in parte da quello amministrativo ed infine da quello civile ordinario. Il 6° comma dell’art. 23 della legge n. 689/81 recita: ” Nel corso del giudizio il pretore ( ora G.di P.) dispone, anche d’ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.” A tal proposito, la Suprema Corte di Cassazione non recentemente ha più volte ribadito la possibilità del giudice di rilevare d’ufficio determinati motivi di nullità dell’atto impugnato ( in tal senso le sentenze in data 19.12.1989 n. 5721, in data 22.03.1989 n. 1435, in data 9.05.1986 n. 3081, in data 28.01.1989 n. 538 ed in data 12.11.1987 n. 8327). La stessa Corte ha modificato poi tali orientamenti in sentenze successive, dando rilievo ai limiti imposti al giudice dall’art. 112 c.p.c., la cui interpretazione restrittiva, come noto, impone al giudice di limitare i rilievi di nullità d’ufficio solo nel caso di inesistenza dell’atto amministrativo. Di recente, la Suprema Corte, perseguendo il fine di giustizia sostanziale, é ritornata sugli orientamenti iniziali, stabilendo che l’opposizione può consistere anche nella semplice contestazione della pretesa della P.A., devolvendosi al giudice adito ” la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della pretesa stessa”, come precisato da ultimo nella sentenza del 10.02.1999 n. 1122, nella quale é detto, altresì, che: ” L’opposizione all’ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa (che non ha natura di impugnazione dell’atto della p.a.) introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell’autorita’ amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell’onere della prova (salvo il potere istruttorio attribuito al pretore dal comma 6 dell’art. 23 della legge), spettano, rispettivamente, alla p.a. ed all’opponente. Detta opposizione può, pertanto, consistere anche nella semplice contestazione della pretesa anzidetta e, una volta proposta, devolve al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della pretesa stessa…” Precisato, quanto sopra, si rileva preliminarmente l’ammissibilità del presente ricorso, pur in assenza del versamento della cauzione, attesa l’intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato in data 05.04.2004 con sentenza n. 114 1’incostituzionalità dell’art. 204 bis del vigente codice della strada nella parte in cui imponeva il deposito di una cauzione. Passando ad esaminare nel merito l’opposizione si richiama il comma 4 dell’art. 94 Cd.S. che espressamente prevede: ” Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, l’aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto a una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 2.500.000.” Il comma 8° dello stesso articolo aggiunge: ” In tutti i casi in cui è dimostrata l’assenza di titolarità del bene ed il conseguente obbligo fiscale , gli uffici di cui al comma 1 procedono all’annullamento delle procedure di riscossione coattive delle tasse, soprattasse e accessori.” Dall’interpretazione logico-sistematica e letterale della suddetta normativa discende che affinché si configuri la fattispecie di violazione prevista dal comma 4° del suddetto art. 94 é necessario che si verifichino congiuntamente due condizioni: 1) che non si abbia eseguito l’aggiornamento della carta di circolazione; 2) che non si abbia aggiornato il certificato di proprietà. Ciò in quanto il legislatore ha usato la congiunzione “e” e non la disgiuntiva “o”. In altre parole, la norma mira a sanzionare il soggetto che omette di fornire tutti gli elementi indispensabili per l’individuazione del proprietario e della sua residenza. Ma, nel caso di specie, il proprietario é facilmente individuabile dalla Carta di circolazione, aggiornata a seguito dell’atto di trasferimento avvenuto in data 31.03.2004 ed annotato lo stesso giorno presso l’Ufficio competente della Motorizzazione Civile di Taranto, quale Ufficio periferico del Ministero dei Trasporti, come da copia depositata dalla ricorrente. E’ ovvio che esibendo la carta di circolazione, il cui aggiornamento é stato richiesto contestualmente con il pagamento dei dovuti diritti, in un controllo qualsiasi effettuabile dai preposti agenti alla sicurezza stradale, é desumibile immediatamente che l’autovettura della ricorrente, targata TA 000000, é intestata ad A. Rosa, nata a Taranto il 28.06.1959 ed ivi residente in Via Friuli n. 7, cioè l’attuale ricorrente. Da quanto sopra, é evidente la mancanza dei presupposti per l’applicazione delle sanzioni comminate alla ricorrente, che non può subire una sanzione così onerosa e di difficile recupero in conseguenza della condotta omissiva dell’agenzia incaricata. Alla luce di quanto sopra considerato, ritenuti assorbiti i motivi di nullità, illegittimità e violazioni di legge eccepiti dalla ricorrente, il verbale impugnato non può che essere annullato. Relativamente alla richiesta di spese avanzate dall’opponente, le stesse per giusti motivi di ordine sostanziale vanno compensate. La Suprema Corte ha statuito che: “In tema di regolamento delle spese processuali, i giusti motivi per la compensazione delle stesse (art. 92, comma 2 c.p.c.) non solo possono sussistere anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa, atteso che essi non presuppongono necessariamente la reciproca soccombenza, ma, corrispondendo ad una valutazione discrezionale del giudice della massima ampiezza, non necessitano di specifiche enunciazioni, con la conseguenza dell’incensurabilità in Cassazione del relativo potere, salvo che, qualora i motivi stessi siano esplicitati, la loro indicazione risulti illogica od erronea. (Cassazione civile sez. lav., 4 .01 1995, n. 79) Sussistono, quindi, motivi di giustizia sostanziale per la compensazione delle spese per giusti motivi. P.Q.M. il Giudice di Pace di Taranto, dr. Martino Giacovelli, definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta dalla sig.ra A. Rosa, depositata il 20.05.2004, avverso il verbale nr. S4598 in data 24.01.2004, così decide: 1) Accoglie l’opposizione; 2) di conseguenza annulla il verbale nr. S4598 in data 24.01.2004, elevato in data 24.01.2004 dalla Polizia Municipale di T. per la somma complessiva di euro 585,77 per presunte violazioni del Codice della Strada; 3) compensa integralmente le spese di giudizio per giusti motivi. Così deciso a Taranto il 28.10.004 Il Giudice di Pace ( dott. Martino Giacovelli)