REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Tribunale di Napoli X sezione civile in persona del dott.
Michele OLIVA in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 25822 del
Ruolo Generale degli affari contenziosi dellanno 2006, avente ad
oggetto: risarcimento danni
TRA
ENEL distribuzione
S.p.a. con sede in Roma via Ombrone n. 2, in persona del procuratore
Rag. Mario Franco Fadda, giusta procura speciale per notaio Matilde
Atlante di Roma del 30 giugno 2004 rep. 11016, elettivamente
domiciliata presso ********* Appellante
E
**********
rappresentata e difesa dallavv. Roberto Napolitano giusta procura
a margine dellatto di citazione del giudizio di primo grado presso
il cui domicilio in via De Gasperi, n. 45, Napoli, elettivamente
domicilia Appellata
Conclusioni per lappellante: in
parziale riforma della sentenza impugnata, rigettare la domanda di
********** condannandola alla refusione delle competenze ed onorari
del grado e condannando il percipiente alla restituzione di quanto
eventualmente versato in esecuzione della sentenza di primo
grado.
Conclusioni per lappellata: rigettare lappello
perchè infondato in fatto ed in diritto e confermare la
sentenza di primo grado, con vittoria di spese diritti ed onorari del
presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore
antistatario.
Con atto di citazione del 24/05/2005 la sig.ra
*********** conveniva in giudizio innanzi al giudice di pace di
Napoli lEnel distribuzione in persona del legale rapp.te p.t.
chiedendo la restituzione delle spese di pagamento delle fatture per
contratto di somministrazione di energia elettrica con il n. cliente
************, per 17 bollette per un importo di 11,59, chiedendo
fra laltro la maggiorazione degli interessi legali e la condanna
al risarcimento dei danni con attribuzione delle spese e competenze
di giudizio, adducendo che la società convenuta non aveva
indicato un punto di pagamento gratuito.
Il giudice di pace
di Napoli con sentenza depositata in data 30 dicembre 2005 accoglieva
la domanda condannando lEnel distribuzione al pagamento della
somma di 11,59 con interesse legali anno per anno su ogni
bolletta pagata per le spese postali per le somme così
rivalutate, oltre interessi legali sulla somma così
determinata dalla pubblicazione della sentenza fino alleffettivo
pagamento ed al pagamento delle spese di giudizio.
Proponeva
appello lEnel distribuzione con atto notificato il 31 luglio 2006
chiedendo la riforma dellimpugnata sentenza per i seguenti motivi:
1) la sentenza sarebbe viziata in modo evidente dal momento
che non sono state esplicitate le ragioni di fatto e di diritto che
sorreggerebbero la condanna di essa società al pagamento delle
spese;
2) lAutorità per lenergia Elettrica e il
gas è stata istituita con legge n. 481 del 14 novembre 1995
con finalità di promuovere la concorrenza e lefficienza e
di garantire livelli qualitativi nellerogazione del servizio; la
detta autorità con deliberazione del 28 dicembre 1999 n. 200
adottava la Direttiva concernente lerogazione dei servizi di
distribuzione e di vendita dellenergia elettrica prevedendo, per
quanto riguarda il pagamento delle bollette, che la società
deve offrire almeno una modalità gratuita di pagamento della
bolletta; nel corso degli anni la società appellante dava
corso alle indicazioni formulate nella delibera n. 200/1999;
successivamente, a seguito di richiesta di essa concludente, veniva
emessa la delibera n. 72/2004 a chiarimento della delibera del 1999;
faceva presente la società appellante che nel corso del tempo
venivano stipulate delle convenzioni con istituti di credito al fine
di consentire il pagamento delle bollette presso uno sportello
bancario senza alcun onere per il cliente e senza la necessità
di apertura di conto corrente o di altro rapporto con la banca
medesima, che altra modalità di pagamento era costituita dal
servizio CONTOWATT che consente di effettuare il pagamento
delle bollette tramite addebito sul conto corrente bancario, o dal
servizio bolletta da pagare on line o dal servizio di pagamento
mediante addebito su carta di credito.
Fa ancora presente
lENEL appellante che con la delibera n. 72/2004 lA.E.E.G. la
diffidava ad adempiere entro 120 gg. alla delibera onde garantire una
modalità gratuita di pagamento su tutto il territorio
nazionale. LEnel impugnava innanzi al TAR di Milano la delibera.
Nel frattempo essa appellante dava seguito alla delibera stipulando
nuove convenzioni con le banche al fine di garantire in tutte le
principali città italiane la possibilità di pagare le
bollette senza oneri. Nella provincia di Napoli essa società
appellante ha sottoscritto due convenzioni bancarie per il pagamento,
senza commissioni, delle fatture. Si costituiva la ********* il cui
procuratore chiedeva il rigetto dellappello.
Precisate le
conclusioni, la causa, alludienza del 18 settembre 2007, passava
in decisione con discussione orale.
Motivi della
decisione
Lappello proposto dalla S.p.a. E.N.E.L.
Distribuzione in persona del suo legale rapp.te avverso la sentenza
del giudice di pace di Napoli depositata in data 30 dicembre 2005,
con atto notificato il 03.07.2006 non è fondato e deve essere,
pertanto, respinto. In ordine al primo motivo di gravame riguardante
la circostanza che la sentenza di primo grado non sarebbe motivata in
ordine alla condanna di essa società al pagamento delle 17
fatture, osserva questo giudice che tale motivo di impugnazione non
ha giuridico fondamento in quanto il giudice di primo grado, seppure
succintamente, ha indicato le ragioni della condanna in quanto ha
richiamato la legge n. 281/1998 e la delibera n. 72/2004. In ordine
al secondo motivo di gravame riguardante la circostanza che essa
società appellante non avrebbe ottemperato alle delibere
dellAutorità per lEnergia elettrica e il gas laddove
lEnel aveva messo a disposizione degli utenti tutti quei mezzi
necessari per non gravarli di ulteriori spese, osserva questo giudice
che anche questo motivo di gravame non ha giuridico fondamento.
Come ha scritto il giudice di pace di Teano nella sentenza
depositata in data 24 ottobre 2006, lAutorità per lEnergia
elettrica ed il gas istituita con legge n. 481/1995 ha come finalità
la promozione della concorrenza e lefficienza della prestazione,
dovendo garantire elevati livelli nellerogazione del servizio e
promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (vedi
art. 1 legge citata). Inoltre lart. 12 lettera h) della legge n.
481/1995 stabilisce che lAutorità suddetta emana le
direttive concernenti la produzione e lerogazione dei servizi da
parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in
particolare i livelli generali di qualità riferiti al
complesso della prestazioni ed i livelli specifici di qualità
riferiti alla singola prestazione da garantire allutente, sentiti
i soggetti esercenti il servizio ed i rappresentanti degli utenti e
dei consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e tipo di
prestazione, tali determinazioni producono gli effetti di cui al
comma 37: tale comma così recita: il soggetto esercente il
servizio predispone un regolamento di servizio nel rispetto dei
principi di cui alla presente legge e di quanto stabilito negli atti
di cui al comma 36. Le determinazione dellAutorità di cui
allart. 12 lettera h) costituiscono modifica o integrazione del
regolamento di servizio.
LAutorità per lenergia
elettrica e il gas emanò la delibera n. 200/1999 (vedi G.U.
serie generale n. 306 del 31/12/1999 supp. or. n. 235) la quale
regolamenta lerogazione dei servizi di distribuzione e di vendita
dellenergia elettrica di cui allart. 2 comma 12 lettera h)
legge n. 481 del 14 dicembre 1995. Detta delibera allart. 6
capoverso n. 6.4 imponeva alla società erogatrice di offrire
al cliente almeno una modalità gratuito di pagamento della
bolletta. A seguito di violazione di detto obbligo lAutorità
emanava in data 11 maggio 2004 la delibera n. 72, la quale constatava
che lENEL imponeva sempre ai clienti modalità costose di
pagamento delle bollette. Daltra parte il TAR della Lombardia con
la sentenza n. 3948/2005 ha rigettato il ricorso dellEnel avverso
la delibera 72/2004 scrivendo quanto segue: Appare, infatti, evidente
che le modalità di pagamento CONTOWATT o pagamento on
line non costituiscono modalità gratuita, visti i costi
indotti necessari per usufruire di tali servizi; appare, infatti,
evidente che le modalità di pagamento in questione impongono
alla clientela di sostenere una serie di costi, che impediscono di
ritenerle gratuite.
Per il CONTOWATT, consistente
nelladdebito della bolletta sul conto corrente bancario del
cliente, questultimo si vede costretto a stipulare con un Istituto
di credito un contratto di conto corrente bancario, con le
conseguenti spese di apertura e di gestione del medesimo;
analogamente, per il pagamento con carta di credito, accedendo alla
rete Internet, il cliente si vedrebbe costretto a sopportare i costi
per lacquisto delle attrezzature informatiche, oltre alle spese
normalmente sostenute per accedere, tramite il proprio computer, alla
rete; anche un eventuale pagamento esclusivamente tramite carta di
credito, senza necessità di accedere alla rete Internet, non
potrebbe reputarsi gratuito, viste le spese per attivare ed usufruire
del servizio della carta di credito, da corrispondersi a favore
dellIstituto di emissione di questultima, che comportano anche
spese di gestione di conto con invio degli estratti mensili con spese
a carico anche per una singola operazione; Allo stato, pertanto,
unica modalità gratuita è quella del pagamento presso
gli sportelli delle banche convenzionate, che non richiedono
commissioni né impongono di trattenere rapporti con la banca.
LAutorità con lettera del 29.10.2004 scriveva che
lENEL distribuzione s.p.a. assicura una coperta territoriale
stabile con 136 punti di riscossione gratuita della bolletta attivi
diffusi sul territorio con una capillarità maggiore rispetto a
quella gratuita ai clienti alla data di entrata in vigore della
deliberazione n. 200/1999.
Tale adempimento, però,
decorre dal 2004, mentre le fatture della ********* si riferiscono al
2000.
LENEL distribuzione, quindi, è rimasta
inadempiente al contratto di somministrazione stipulato con la
*********. Daltra parte lENEL non ha neppure provveduto ad
informare il cliente di una modalità gratuita di pagamento per
cui è venuta meno allobbligo di informazione verso il
cliente sancito dallart. 12, comma 1, deliberazione n. 55/2000
dellAutorità per lenergia.
Che le deliberazioni
dellAutorità (regolamenti atti amministrativi) siano
inseriti ex art. 1339 c.c. nel contratto di somministrazione lo ha
stabilito la sentenza Cassazione n. 19531 del 29.09.2004 secondo la
quale il termine legge secondo lopinione prevalente in dottrina
deve intendersi, tecnicamente, in senso ampio, onde è
riferibile a qualsiasi norma avente valore di legge in senso
sostanziale e, quindi, non soltanto ai provvedimenti muniti della
veste formale di atti legislativi ma altresì ai regolamenti e,
financo, agli atti amministrativi cui la legge attribuisce il potere
di statuire in materia predeterminando i criteri direttivi ed i
limiti di massima per il suo esercizio.
Daltra parte
originariamente lart. 1339 c.c. prevedeva anche le norme
corporative, le quali costituiscono una fonte oggi esaurita (di
massima) ma il cui richiamo appare indicativo di una tendenza
legislativa a tener conto di altre fonti che possono con forza
vincolante emanare disposizioni in materia. Pertanto la sentenza di
primo grado va confermata con conseguente condanna dellEnel
distribuzione s.p.a. in persona del legale rapp.te al pagamento delle
spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di
Napoli X sezione civile in persona del giudice unico dott.
Michele OLIVA definitivamente pronunciando sullappello proposto
dallEnel distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del giudice di
pace di Napoli n. 5484 del 30 dicembre 2005 con atto notificato il 03
luglio 2006 così provvede:
1) rigetta lappello;
2)
condanna lEnel distribuzione s.p.a. in in persona del legale
rapp.te p.t. al pagamento delle spese del presente giudizio che
liquida in euro 50,00 per spese, euro 200,00 per diritti ed euro
1000,00 per onorari oltre spese IVA e CPA nelle misure legali.
Così
deciso nella camera di consiglio del 18 settembre 2007.
Depositata
in cancelleria il 02/11/2007
Il giudice unico
Dott. M.
Oliva
| < Prec. | Succ. > |
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