SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 14 giugno 2007, n. 13878
Svolgimento del processo
Con ricorso del 10 maggio 2000, C.D. deduceva l'illegittimità di numerosi contratti a termine stipulati nel periodo corrente dal 1989 sino alla data di assunzione a tempo parziale del 2 aprile 1996, cui era seguita l'assunzione a tempo pieno il 16 novembre 2000. Chiedeva pertanto nei riguardi della s.p.a. Autostrade per l'Italia che il rapporto lavorativo fosse riconosciuto a tempo indeterminato sin dal primo contratto e subordinatamente dal 2 aprile 1996 ai fini della ricostituzione della carriera.
Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Milano ravvisando nel caso in esame la fattispecie di cui all'art. 1344 c.c. dichiarava il rapporto di lavoro, tra la ricorrente e la società, a tempo indeterminato ed a tempo pieno a partire dal 2 aprile 1996, e condannava la società a pagare alla C. le consequenziali differenze retributive da liquidarsi in altro giudizio.
A seguito di gravame principale della società ed incidentale della C., la Corte d'appello di Milano con sentenza del 9 dicembre 2003, in riforma della impugnata sentenza, dichiarava che il rapporto di lavoro doveva considerarsi a tempo indeterminato a partire dal 1 dicembre 1991 e condannava la società a pagare alla lavoratrice le differenze retributive dalla data di costituzione in mora.
Nel pervenire a tale conclusione la Corte territoriale osservava - per la parte che ancora interessa in questa sede - che nei numerosi contratti a termine stipulati intervenuti tra la C. e la società doveva ritenersi illegittimo il contratto a termine riguardante il periodo dal 1 gennaio 1991 al 31 agosto 1992.
Evidenziava al riguardo il giudice d'appello che detto contratto era stato stipulato dalla L. n. 56 del 1987, ex art. 23 per dare attuazione ai programmi di revisione tecnico-organizzativa della società ed in particolare per gestire la barriera di Gallarate, di cui era prevista l'abbattimento. Come era emerso dalle risultanze istruttorie, detta stazione era stata soppressa ed in luogo di essa se ne erano sostituite, in ragione dell'aumento di traffico dovuto allo sviluppo dell'aeroporto di Malpensa, tre stazioni ed il personale di Gallarate era stato distribuito senza alcuna interruzione del servizio in varie località mentre la C., concluso il suddetto contratto a termine, era stata, dopo una trentina di giorni, assunta proprio presso la rinnovata stazione di Gallarate. Aggiungeva ancora la Corte territoriale che nel caso di specie la società non aveva assolto all'onere incombente su di essa di provare che il numero dei lavoratori assunti era pari o inferiore a quelli in forza della stazione di Gallarate, che si andava a smontare, e che tale onere non poteva più essere assolto atteso che la prova sul numero dei dipendenti da assumere rispetto a quelli in forza alla suddetta stazione di andava chiesta nella comparsa di costituzione ex art. 416 c.c..
Avvero tale sentenza la s.p.a. Autostrade per l'Italia propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo.
Resiste con controricorso la C., che ha depositato anche memoria difensiva ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
Con il ricorso la s.p.a. Autostrade per l'Italia deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione nonchè violazione della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 3 in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4. Precisa a tale riguardo la società che il motivo che aveva determinato l'assunzione a termine con contratto del 25 novembre 1991 - ed efficacia dal 1 dicembre 1991 al 31 ottobre 1992 - era stato individuato nella necessità di gestire la barriera di Gallarate in attesa del suo abbattimento, e ciò perchè il traffico che su quella stazione confluiva era destinato ad accedere, nel nuovo sistema, nelle due stazioni nel frattempo realizzate. Il vecchio sistema(incentrato sulla barriera di Gallarate) ed il nuovo sistema (incentrato sulle nuove stazioni di Gallarate Nord per il traffico verso Varese, di Gallarate Ovest in direzione Sesto Calende ed uno svincolo verso Milano) avevano per un certo periodo coesistito, di tal che si era reso necessario gestire la vecchia barriera di Gallarate mediante il ricorso ad assunzioni a termine, e gli esattori a suo tempo addetti a tale barriera erano stati impiegati presso le nuove strutture. Per di più, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d'appello, la successiva assunzione a termine della C., con il contratto del 13 ottobre 1992, aveva assunto una autonoma causale perchè era necessario verificare le esigenze di organico risultanti dalla nuova organizzazione del nodo (che consentiva di intercettare volumi di traffico che prima, pur usando l'autostrada, si sottraevano al pagamento del pedaggio) e dagli introdotti automatismi nelle procedure di esazione. Infine il ritenere influente ai fini della decisione, come aveva fatto il giudice d'appello, la circostanza che il numero degli esattori assunti a termine fosse pari o inferiore a quello degli esattori prima addetti alla stazione da smantellare risultava irrazionale per essersi sempre il rapporto lavorativo della C. svolto nella stessa stazione di Gallarate; per di più la mancanza di prova su tale punto non poteva addossarsi ad essa società atteso che in relazione alla controversia introdotta dal lavoratore sulla legittimità di un contratto a termine le contestazioni da parte del convenuto potevano avere ad oggetto unicamente le circostanze invocate nel ricorso, che nel caso di specie riguardavano la contestazione sull'abbattimento della barriera di Gallarate, la sua sostituzione con altre stazioni nonchè l'incremento del traffico.
Il ricorso appare fondato e, pertanto va accolto.
Va premesso che questa Corte di cassazione a Sezioni Unite ha di recente, con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588, statuito che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 (norma in applicazione della quale, come evidenziato dal giudice d'appello, è stato stipulato il 25 novembre 1991 il contratto a termine oggetto di esame) - che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare, oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e successive modifiche nonchè del D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis (convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983, n. 79), nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro - configura una vera e propria "delega in bianco" a favore dei sindacati i quali, pertanto, senza essere vincolati alle figure dei contratti a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto a termine per causali di carattere oggettivo nonchè per ragioni di tipo meramente soggettivo, consentendo in tal modo (vuoi in funzione di promozione dell'occupazione o anche di tutela delle fasce deboli di lavoratori) l'assunzione di speciali categorie di lavoratori (cfr. in motivazione: Cass., Sez. Un., 2 marzo 2006 n. 4588 cit.). A sostengo della scelta del legislatore di attribuire maggiore flessibilità in entrata al rapporto lavorativo, i giudici di legittimità hanno poi evidenziato come l'estensione delle fattispecie del contratto a termine trovi conforto, oltre che nella lettera del suddetto art. 23 (priva di alcun riferimento a particolari esigenze o a specifiche e prefissate condizioni), anche nella considerazione che - al di fuori della limitazione imposta dalla legge di stabilire il numero percentuale dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato (L. n. 56 del 1987, art. 23, comma 1, ult. parte) - il legislatore del 1986 abbia conferito all'autonomia sindacale poteri di indubbia e penetrante incisività in materia di flessibilità dei rapporti lavorativi, proprio per assicurare un reticolato di garanzie a tutela dei lavoratori nella gestione dei loro rapporti e sul presupposto che l'esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro costituisca idonea garanzia per i suddetti lavoratori e per una efficacia salvaguardia dei loro diritti (cfr. ancora in motivazione: Cass., Sez. Un., 2 marzo 2006 n. 4588 cit.). Orbene, la motivazione della sentenza impugnata si presenta insufficiente perchè il giudice d'appello non spiega nel suo iter argomentativo come sia possibile conciliare con i principi fissati dalle Sezioni Unite - che ampliano i poteri datoriali del ricorso alla contrattazione collettiva proprio per il controllo spiegato dalle parti sociali sulla scelte imprenditoriali a tutela della posizione dei lavoratori - con una invasiva lettura del contratto a termine, che nel caso di specie non tiene nel dovuto conto la coesistenza per un certo periodo della vecchia barriera di Gallarate con le nuove stazioni di Gallarate Nord ed Ovest, e non assegna ancora alcun rilievo alla circostanza che la C. ha continuato a spiegare il proprio lavoro nella vecchia barriera di Gallarate (anche quando è stata assunta nuovamente con contratto a termine dopo quello stipulato nel novembre 1991) nè al fatto che il libero potere organizzativo della società, investendo più strutture distinte, non poteva in alcun caso essere condizionato da una rigida e non giustificabile parametrazione numerica avente a base unicamente la stazione che si andava a smantellare.
Ma al di là di quanto ora detto in ordine al numero dei dipendenti investiti dalle scelte coinvolti dalle scelte datoriali, la sentenza impugnata risulta comunque censurabile sotto altro versante perchè ha considerato rilevante - per trasformare il rapporto a termine sorto con il contratto del novembre 1991 in rapporto a tempo indeterminato - la mancata prova sul numero dei lavoratori assunti rispetto a quelli in forza alla stazione da smantellare sul presupposto che detta prova dovesse essere data dal datore di lavoro e che ogni richiesta di istruttoria dovesse essere avanzata dalla società ai sensi dell'art. 416 c.p.c..
Come detto, il ricorso anche nella parte in cui addebita alla impugnata sentenza la determinazione di un siffatto onere probatorio - pur a fronte di circostanze non evidenziate dalla C. nell'atto introduttivo della lite - deve considerarsi fondato. Ed invero la Corte territoriale non ha esplicitato come il suo assunto sia conciliabile con i principi più volte ribaditi dalla Corte di Cassazione in ordine ai requisiti prescritti per il ricorso e la memoria di costituzione dagli artt. 414 e 416 c.p.c., e in relazione alle conseguenze scaturenti ai fini probatori dalla incompletezza di tali atti.
I giudici di legittimità hanno più volte affermato che nel processo del lavoro il ricorrente deve - analogamente a quanto stabilito per il giudizio ordinario dal disposto dell'art. 163 c.p.c., n. 4, - indicare ex art. 414 c.p.c., n. 4 nel ricorso introduttivo della lite gli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda, sicchè in caso di mancata specificazione di detti elementi ne consegue la nullità del ricorso, la cui sanatoria ex art. 164 c.p.c., comma 5 (norma estensibile anche al processo del lavoro) non vale, tuttavia, a rimettere in termini il ricorrente rispetto ai mezzi di prova non indicati nè specificati in ricorso, sicchè il convenuto può eccepire, in ogni tempo e in ogni grado del giudizio, il mancato rispetto da parte dell'attore della norma codicistica sull'onere della prova, in quanto la decadenza dalle prove riguarda non solo il convenuto (art. 416 c.p.c., comma 3), ma anche l'attore (art. 414 c.p.c., n. 5), dovendo ambedue le parti, in una situazione di istituzionale parità, esternare sin dall'inizio tutto ciò che attiene alla loro difesa e specificare il materiale posto a base delle reciproche istanze, alla stregua dell'interpretazione accolta da Corte Cost. 14 gennaio 1977, n. 13.
E sempre gli stessi giudici hanno anche aggiunto che la mancata contestazione da parte del convenuto del fatto costitutivo del diritto rende inutile la prova in quanto i dati fattuali, interessanti sotto diversi profili la domanda attrice, siano tutti esplicitati in modo esaustivo in ricorso (o perchè fondativi del diritto fatto valere in giudizio o perchè rivolti a introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria), non potendo, il convenuto, contestare ciò che non è stato detto, anche perchè il rito del lavoro si caratterizza per una circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, donde l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonchè su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo(cfr. in tali sensi: Cass., Sez. Un., 17 giugno 2004 n. 11353, cui adde Cass. 22 dicembre 2005 n. 28381; Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2002 n. 761).
Consegue da quanto sinora detto che il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata.
Ai sensi dell'art. 384 c.p.c., essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia va rimessa ad un diverso giudice, che si designa nella Corte di appello di Brescia, che procederà ad un nuovo esame della presente controversia facendo applicazione dei principi innanzi enunciati.
Al giudice di rinvio va rimessa anche la statuizione sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Brescia anche per le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2007.
fonte: www.altalex.com
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