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Spese e competenze ATP conciliativo ex art 696 bis cpc: domanda nel seguente giudizio contenzioso

RG n. 36210/2012 – sent. 5194/2017

Repert. n. 7987/2017 dei 05/051201

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI NAPOLI

Xl SEZIONE CIVILE

IN COMPOSIZIONE MONOCRAT1CA, IN PERSONA DEL DOTT. PAOLO MARIANI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N.R.G. 36210/2012

TRA

XXXXXXXXXX, rappresentato e difeso dall’avv. Biancamaria

Carusio presso la quale è elettivamente domiciliato come in atti

ATTRICE

NEI CONFRONTI Dl

Generali Italia Spa. già Ina Assitalia Spa (CE 00885352007), rappresentata e difesa

dall’avv. XXXXXXXXXXXX presso il quale è elettivamente domiciliata come in atti

CONVENUTA

OGGETTO: azione di adempimento contrattuale.

CONCLUSIONI: come da atti di causa e da verbale d’udienza del 09.02.2017.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

o

In via preliminare occorre precisare che la seguente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall’art. 132 c.p.c., come novellato dall’art. 45 comma 1\7 della legge 69/2009, per cui con riguardo alte domande e alle eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo si fa rinvio, per quanto non ritenuto strettamente necessario e quindi non di seguito esposto, al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.

In fatto l’attore agiva nei confronti della propria assicuratrice per ottenere la condanna dì quest’ultima al pagamento dell’indennizzo assicurativo per i danni da infiltrazione subiti da appartamento di sua proprietà in conseguenza di perdita di acqua dovuta alta rottura di tubazioni sovrastanti l’immobile medesimo, e manifestatesi a partire dall’ultima settimana del mese di febbraio 2012.

Si costituiva la compagnia assicuratrice che non contestava la sussistenza del rapporto assicurativo atta data dell’evento dannoso, ma deduceva che il danno non era coperto dalla polizza in quanto dovuto non a rotture accidentali delle tubazioni, bensì ad uno stato di degrado riconducibile ad omessa manutenzione. Eccepiva inoltre che alla data di accesso delta propria fiduciaria Fepass l’immobile risultava ristrutturato senza più alcuna traccia delle tubazioni danneggiate. In subordine impugnava anche nel quantum la richiesta di indennizzo formulata dall’attore di € 16.36 1,15 obiettando che la propria fiduciaria in sede di sopralluogo aveva stimato i danni in € 4.380,00 cui doveva poi applicarsi la franchigia contrattuale di € 150,00.

La domanda attorea è fondata e va accolta.

In vero non vi è contestazione sulla legittimazione delle parti in virtù detta polizza assicurativa da esse contratta. Per quanto riguarda la sussistenza e la causale dei danni, essi possono ritenersi senz’altro accertati in virtù delle chiare ed inequivocabili risultanze detta ATP redatta dal consulente d’ufficio arch. Ersilia Andreozzi che vanno pienamente condivise per la completezza ed adeguatezza degli accertamenti e rilievi compiuti da detto tecnico, nonché per la congruenza con la documentazione prodotta in giudizio.

Tali risultanze trovano inoltre piena conferma nelle inequivoche, specifiche e concordi dichiarazioni rese dai due testimoni escussi.

Alla luce di tali espletati mezzi di prova può ritenersi accertato che i danni all’appartamento, così come descritti specificamente dal ctu in sede dì ATP (da pag. 7 a pag. 11) e suffragati dai rilievi fotografici acquisiti, nonché dalle deposizioni testimoniali, furono cagionati dalla rottura in più punti delle tubazioni dell’acqua calda collocate tra il solaio del terzo piano e la controsoffittatura dei secondo piano dell’appartamento in questione (vedi ATP pagg. 7 e Il).

Trattasi pertanto di fattispecie pienamente rientrante nella copertura assicurativa ricomprendente i danni provenienti da acqua condotta a seguito di rottura accidentale di pluviali e grondaie, impianti idrici, igienici o di riscaldamento.

Al riguardo è solo ìl caso di osservare che nessuna risultanza processuale e probatoria induce, di contro, a ritenere che dette infiltrazioni siano dovute non già a rotture accidentali bensì ad uno stato di degrado degli impianti dovuto a vetustà.

Per quanto concerne infine la quantificazione dei danni, anche per essa debbono farsi proprie le conclusioni cui è pervenuto il CTU in sede di ATP in considerazione della completezza ed adeguatezza degli accertamenti svolti e a coerenza sul piano tecnico e logico-giuridico delle valutazioni espresse dal CTU a seguito del circostanziato esame di tutti i vani ed aree costituenti l’immobile in questione.

Tali danni possono essere quindi quantificati in € 16.361,15 alla data della ctu del 10.10.2012 (vedi CTU pag. 11 e 12 ed allegato 5 computo metrico estimativo), e per tale importo va dunque riconosciuto l’indennizzo contrattuale dovuto, decurtati € 52,00 previsti a titolo di franchigia secondo le condizioni di polizza, ed oltre interessi legati codicistici dalla data di tale quantificazione dal 10.10.2012 al soddisfo.

Nessuna sottoassicurazione del fabbricato rispetto al preteso maggior valore reale dello stesso, infine, si desume dagli atti e documenti di causa, né tale elemento poteva essere accertato tramite prova testimoniale, così come richiesto dalla convenuta, implicando un accertamento tecnico ed una valutazione non demandabile a testimoni.

La convenuta assicuratrice va pertanto condannata al pagamento delta somma di € 16.309,15 oltre interessi legali codicistici dal 10. 10.2012 al soddisfo.

Le spese processuali di parte attrice, comprese quelle già liquidate di ATP pari ad € 2.500,00, seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano a carico di quest’ultima come da dispositivo ai sensi del DM 5512014, applicati per ciascuna fase di giudizio i valori medi tabellari con riferimento al valore della causa (scaglione da € 5.200 ad € 26.000).

P.Q.M.

11 Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:

A) Condanna Generali Italia Spa, già ma Assitalia Spa, al pagamento in favore di XXXXXXXX della somma di € 16.309,15, oltre interessi legali codicistici ex art. 1284 cc dal 10. 10.2012 al soddisfo;

B) Condanna Generali Italia Spa, già ma Assitalia Spa, al pagamento in favore di XXXXXXXX delle spese processuali che liquida in € 2.500,00 per spese di CTU di cui al giudizio di ATP, € 381,00 per ulteriori esborsi relativi ad entrambi i procedimenti, € 2.225,00 per compensi di avvocato del giudizio di ATP, ed € 4.835,00 per compensi di avvocato del presente giudizio, oltre rimb. forf. del 15 % sui compensi di avvocato, iva e cpa con attribuzione dei compensi di avvocato Biancamaria Carusio dichiaratasi anticipataria.

Napoli, 04.05.2017

il Giudice monocratico

dott. Paolo Mariani